Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32150 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10714/2015 proposto da:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, (C.F.: *****), in persona del Sindaco pro tempore, Arch. R.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Elvira Di Mezzo (C.F.: *****), giusta delega in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle Province n. 114 B/23, presso lo studio dell’Avv. Paola D’Amico;

– ricorrente –

contro

L. FINANZIARIA S.r.l., con sede legale in 00198 Roma, alla Via Savoia n. 78 (C.F. e P.IVA: *****), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. L.F., nato a Roma il ***** (C.F.: *****), rappresentata e difesa dall’Avv. Gianmarco Tardella (C.F.: TRD GMR 56H23 H50I0), presso il suo studio in 00195 Roma, alla Via Giovanni Nicotera n. 29, elettivamente è domiciliata, in virtù di delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 1287/04/2014 emessa dalla CTR Lazio in data 03/03/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la L. FINANZIARIA s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento ICI 2002, 2003 e 2004 notificati in data 26/05/2008 dal Comune di Guidonia Montecelio e portanti la richiesta del pagamento complessivo della somma di Euro 217.411,88.

La ricorrente eccepiva la non applicabilità dell’imposta ICI sul terreno di sua proprietà, in quanto destinato ed utilizzato esclusivamente ad attività estrattiva e, precisamente, come cava di travertino. In subordine, eccepiva l’intervenuta decadenza dal potere impositivo e, comunque, la non debenza delle sanzioni in presenza di una normativa non chiarificatrice.

Il Comune di Guidonia Montecelio, resistendo in giudizio, confermava la legittimità della pretesa impositiva, atteso che il terreno in questione, non qualificabile come terreno agricolo, diventava, a suo dire, di fatto unità immobiliare, intesa come area che si trova in condizione di possibilità edificatoria.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 374/05/11 depositata il 08/11/2011, accoglieva il ricorso.

Avverso questa decisione proponeva appello il Comune di Guidonia Montecelio. Resisteva in giudizio l’appellata, chiedendo la conferma della impugnata decisione.

Con sentenza del 3.3.2014, la CTR Lazio rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la vocazione edificatoria dei terreni era esclusa dagli stessi organi comunali che, con nota del 27/03/2013, avevano avuto modo di affermare che “1) i terreni indicati non hanno una vocazione edificatoria in quanto sono occupati da cave; 2) Ne consegue che detti terreni non sono edificabili alla stregua di quelli ubicati nel comprensorio CAR scpa (…);

2) non si poteva, quindi, richiamare a giustificazione della pretesa impositiva la potenzialità edificatoria, laddove la stessa fosse stata specificatamente esclusa in presenza di attività estrattiva;

3) anche dalla convenzione stipulata nell’anno 1986 tra il Comune appellante e i soggetti interessati all’estrazione si evinceva che era del tutto esclusa la potenzialità edificatoria dell’area;

4) andava parimenti escluso che i terreni in questione fossero adibiti all’esercizio di attività agricola, in quanto l’attività estrattiva non rientrava tra quelle che, a norma dell’art. 2135 c.c., potevano considerarsi agricole;

5) poiché in base al R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, le cave sono escluse dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale e, quindi, sono prive di una rendita risultante in catasto, per queste non era dovuta l’imposta ICI.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Guidonia Montecelio, sulla base di un unico motivo.

La L. Finanziaria s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Guidonia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, n. 2, e art. 2, lett. b) e c), in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la CTR tenuto conto della natura edificabile delle aree in oggetto, destinate ad attività estrattiva e adibite a cave o miniere, e, quindi, della sussistenza del presupposto impositivo dell’ICI.

1.1. Il motivo è fondato.

Preliminarmente, sono prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla contribuente.

In primo luogo, il ricorrente non è incorso nella violazione del principio di autosufficienza per non aver trascritto l’attestazione rilasciata in data 8.4.2013 dallo stesso Comune di Guidonia (alla cui stregua i terreni in oggetto non avrebbero una vocazione edificatoria, in quanto occupati da cave), atteso che il contenuto essenziale della detta attestazione è stato riprodotto nella sentenza qui impugnata e, comunque, non è contestato. In secondo luogo, non è possibile sostenere che il Comune sia carente dell’interesse ad agire per il solo fatto di non aver contestato l’attestazione in precedenza rilasciata dal medesimo ente pubblico.

Ciò in quanto l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso (Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018). Del resto, la valutazione in ordine alla valenza probatoria dei documenti prodotti e’, in relazione ai fatti contestati, riservata al giudice ed, in particolare, l’attestazione menzionata, pur costituendo un elemento istruttorio da prendere in considerazione ai fini della valutazione complessiva, non può reputarsi vincolante.

Da ultimo, non può ritenersi che si sia al cospetto di una cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), se solo si considera che la eterogeneità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado rispetto a quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello. Invero, mentre la sentenza di primo grado si è fondata sulla sola considerazione per cui le “aree di proprietà della ricorrente non possono essere considerate fabbricabili perché, per la loro intrinseca natura, non sono certamente immobili” (cfr. pag. 25 del controricorso), la sentenza di secondo grado ha a tal fine valorizzato la nota comunale del 27.3.2013 e la convenzione stipulata nel 1986 tra il Comune ed i soggetti interessati all’estrazione.

1.2. Per dirimere la vertenza all’esame è opportuno premettere che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.” Costituisce principio ormai acquisito, e del tutto condiviso da questo collegio, che “l’imposta comunale sugli immobili è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Infatti, il presupposto impositivo è costituito, per quanto interessa in questa sede, dal “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati” (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2). Dunque, ai fini dell’ICI incide sia il possesso delle aree fabbricabili che quello dei terreni agricoli. La distinzione, però, è rilevante, ai fini fiscali, perché differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile.” (Cass. s.u. n. 25506 del 223).

La più accreditata giurisprudenza in materia, venutasi a consolidare in epoca successiva al primo grado del procedimento in esame, in ragione delle più prossime modifiche legislative in materia di ICI, ha affermato il principio secondo cui: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.” (Cass. s.u. n. 25560 del 2006; Cass. n. 20137 del 2012). L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). Nella specie, la sentenza non ha fatto buon governo dell’orientamento sopra riportato.

Nel caso in esame è pacifico che il Comune di Guidonia Montecelio abbia adottato il Piano Regolatore Generale, come riconosciuto dalla stessa contribuente (cfr. pag. 22 del controricorso), nel quale le aree sono urbanisticamente classificate in categoria D/3, destinate ad attività industriale, di estrazione (qualificate fabbricabili industriali), sia pure al limitato uso strumentale alle attività imprenditoriali estrattive ivi esercitate. E’ altresì pacifico che il Comune abbia, poi, adottato una delibera con cui ha approvato e determinato il valore dei terreni per cui è causa, sul presupposto che le aree in questione siano, appunto, fabbricabili.

Per tale ragione il Comune, come si evince dal ricorso, in linea con la decisione su richiamata, adottando la Delib. n. 23, ha attribuito a dette aree il valore venale in comune commercio e ha determinato l’ICI – imposta evasa dalla contribuente – sulla base del predetto valore venale.

Il concetto di edificabilità contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra riportato, art. 1, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, che questo collegio condivide e fa proprio, considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la semplice potenzialità edificatoria. In questo senso, infatti, si è pronunciata la S.C. in tema di terreni con vincolo di destinazione, affermando che esso non esclude il carattere edificabile del bene, ma incide solamente sulla determinazione del valore venale del bene (Cass. n. 23814 del 2016). Pertanto, l’area classificata come D/3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali (cfr., in tal senso, Cass. n. 23814 del 2016 e Cass. n. 14409 del 2017). Ciò che ha rilevanza non e’, pertanto, che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la potenzialità edificatoria del terreno.

Questa Corte ha già affermato il principio che in tale caso il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’ICI e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale (Cass. n. 14409/2017; conf. Sez. 5, Sentenza n. 31079 del 28/11/2019).

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (così Cass. 7991 del 2019, non massimata).

1.3. La tesi della contribuente, peraltro non veicolata con un ricorso incidentale (se del caso, per omessa pronuncia), secondo cui il Comune avrebbe commesso l’errore di inquadrare i terreni in oggetto (ricompresi nella zona “*****”) nell’area asseritamente edificabile D/3 nonostante la stessa si trovasse a quattrodici chilometri di distanza dalla “zona industriale – CAR” (riferita al Centro Agroalimentare Romano), è rimasta al rango di una mera affermazione di parte, non essendo stata accompagnata, in violazione del principio di autosufficienza (applicabile anche al resistente, in virtù del combinato disposto dell’art. 370 c.p.c., comma 2, e dell’art. 366 c.p.c., n. 6), dalla trascrizione almeno dell’ultima pagina della tabella allegata alla Relazione dei tecnici comunali (cfr. pag. 33 del controricorso).

3. Ne consegue l’accoglimento del su indicato motivo del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto dell’originario ricorso introduttivo.

Le spese dei precedenti gradi di giudizio vengono compensate, tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione solo a partire dal 2017 e, quindi, in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

– compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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