Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32179 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1711-2015 proposto da:

AZIENDA U.S.L. N. ***** DI PISA, ora AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PERRELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO ANTONIO POSO;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/08/2014 R.G.N. 724/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 27 agosto 2014 n. 491, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra N.L. e la Azienda USL n. ***** di Pisa (in prosieguo: AUSL) nel periodo 1 aprile 2011-10 marzo 2012 ed aveva rigettato la domanda della lavoratrice di accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno e condannava la AUSL al pagamento di una indennità a titolo risarcitorio pari a 15 mensilità di retribuzione.

2. La Corte territoriale osservava essere pacifico tra le parti e documentato che la assunzione della lavoratrice era avvenuta per la esigenza di sostituire la dipendente B.S.; già nella memoria di costituzione del primo grado la AUSL aveva tuttavia riconosciuto che la N. era stata assegnata, con mansioni di operatore socio sanitario, ad un reparto diverso da quello in cui aveva prestato servizio la B..

3. Pertanto, in concreto, come lamentato dalla lavoratrice, la assunzione non era avvenuta per le dichiarate esigenze sostitutive.

4. Confermata la statuizione che escludeva la costituzione con la pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il giudice dell’appello osservava che dalla nullità del termine derivava il diritto al risarcimento del danno; si trattava di un danno di natura sanzionatoria, avente nel contempo la funzione di ristorare il lavoratore del pregiudizio sofferto e di dissuadere il datore di lavoro dal ripetere l’operazione vietata.

5.Tale sanzione poteva farsi coincidere con le quindici mensilità previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 in sostituzione della reintegra, misura che rappresentava quanto l’ordinamento riteneva sufficiente al sostegno del lavoratore durante il periodo di ricerca di altro posto di lavoro.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AUSL, articolato in otto motivi di censura, cui ha resistito N.L. con controricorso. Nel corso del procedimento ha depositato comparsa di intervento la AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, istituita dalla L.R. TOSCANA 26 dicembre 2015, n. 84 e subentrata ex lege in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla AUSL, soppressa dal 31.12.2015.

7. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare si osserva per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692) l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso; il soggetto che intenda proseguire il procedimento di legittimità, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve pertanto allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte, per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva, consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria. Nella specie tale requisiti risultano rispettati, trattandosi di successione ex lege ed avendo la AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST notificato l’atto di intervento alla controparte.

2. Con i primi cinque motivi di impugnazione la parte ricorrente ha censurato la statuizione di nullità del termine.

3. Con il primo motivo ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli articoli: 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 2; L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30, comma 1; art. 31, comma 1, CCNL Comparto SANITA’ integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sottoscritto in data 20 settembre 2001 (che ha sostituito l’art. 17 CCNL 1 settembre 1995).

4. Si deduce la legittimità dell’assunzione e si imputa al giudice dell’appello di avere operato un controllo non- consentito sul merito delle scelte imprenditoriali; la AUSL assume, altresì, di aver allegato e dimostrato le ragioni organizzative per le quali la dipendente era stata utilizzata in un reparto diverso da quello della dipendente sostituita; si denuncia, infine, la violazione dell’art. 31 CCNL 2001, lett. a) e b), che prevedevano la assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori assenti.

5. Con la seconda critica si torna a denunciare – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs.. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, commi 1 e 2, nonché dell’art. 2103 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 52; L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30, comma 1; art. 18 CCNL Comparto SANITA’ integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sottoscritto in data 20 settembre 2001, deducendo essere in facoltà del datore di lavoro adibire il lavoratore a mansioni e sedi di lavoro diverse rispetto a quelle del lavoratore sostituito. Si evidenzia che la N. era stata inserita nella struttura del Pronto Soccorso per l’esigenza organizzativa legata alla assenza di tre operatori socio-sanitari e che la B., in astensione anticipata per gravidanza, non aveva ancora una assegnazione definitiva.

6. Con il terzo mezzo la sentenza è impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal modello di assistenza adottato – articolato “per intensità di cure” invece che per specializzazioni – nonché dall’impiego della N. nell’ambito della medesima struttura ospedaliera cui era addetta la dipendente sostituita.

7. Il quarto motivo è proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), artt. 32 ed all. A, 64, 66, 68, norme che valorizzano, quale modello organizzativo innovativo, la “zona” e prevedono la strutturazione delle attività ospedaliere in “aree” differenziate secondo l’intensità delle cure, superando la organizzazione tradizionale dei “reparti”.

8. Con il quinto motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., richiamando quanto illustrato nei precedenti motivi terzo e quarto ed assumendo che i fatti allegati a giustificazione della assegnazione della odierna controricorrente ad un reparto diverso rispetto a quello della lavoratrice sostituita non erano stati contestati.

9. I motivi dal primo al quinto, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

10. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa risulta che la statuizione di primo grado aveva accertato la illegittimità del termine e tuttavia respinto tanto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che la domanda di risarcimento del danno proposte dalla lavoratrice; la sentenza era stata appellata soltanto dalla lavoratrice, che insisteva per l’accoglimento delle originarie conclusioni, sia in termini di conversione che a titolo risarcitorio.

11. La impugnazione riguardava dunque i soli capi della sentenza dipendenti dal preliminare accertamento della nullità del termine.

12. I rapporti tra la statuizione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato e le statuizioni consequenziali sono stati ricostruiti dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27 ottobre 2016 n. 21691 in termini di pregiudizialità- dipendenza, sicché “l’impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l’illegittimità del termine esprime la volontà di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimità Non vale invece l’inverso: qualora l’impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale” (punto 34 sent. cit.)”.

13.In sostanza, l’impugnazione proposta contro i capi dipendenti, non impedisce la formazione del giudicato interno sul capo principale con il quale viene accertata la illegittimità della apposizione del termine.

14. Nella fattispecie di causa la AUSL per evitare la formazione del giudicato interno sul preliminare accertamento della nullità del termine avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato.

15. La formazione del giudicato interno (sulla nullità del termine) può essere rilevata d’ufficio da questa Corte con cognizione piena, provvedendo alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal Giudice del merito (ex plurimis: Cass. 28/10/2019, n.27481; Cass. n. 15461 del 2008; Cass. n. 1099 del 2006; Cass. n. 19136 del 2005).

16. La parte non può in questa sede censurare la statuizione coperta dal giudicato; la pronuncia del giudice dell’appello, che erroneamente ha confermato una statuizione sulla quale si era già formato il giudicato interno, è infatti inutiliter data e non impugnabile.

17. Il sesto motivo viene proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, art. 36, comma 5, e della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con riferimento agli artt. 3 Cost., art. 10 Cost., comma 1, art. 117 Cost., comma 1.

18. Si censura la sentenza per avere riconosciuto il risarcimento del danno, con natura sanzionatoria e dissuasiva, in fattispecie in cui era stato concluso un unico contratto di lavoro a termine e che pertanto non rientrava nell’area di applicazione della direttiva Europea.

19. Il motivo è fondato.

20. Le Sezioni Unite questa Corte, nell’arresto del 15 marzo 2016 n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

21. Questa Corte ha tuttavia precisato (Cass. 2 marzo 2017, n. 5319; Cass. 20 luglio 2018, n. 19454) che nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente all’illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’illegittimità concerne l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.

22. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi di diritto, che vanno in questa sede ribaditi, in quanto ha riconosciuto il risarcimento del danno, con valenza sanzionatoria ed in misura forfettaria, in una fattispecie di nullità del termine apposto all’unico contratto di lavoro, senza verificare se la lavoratrice avesse allegato e provato un danno effettivo risarcibile, secondo gli ordinari criteri civilistici.

23. Il settimo motivo di ricorso è proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2126 c.c. e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, nonché delle disposizioni dell’art. 31, comma 1 CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL per il personale del Comparto sanità del 7 aprile 1999 e dell’art. 17, comma 7 CCNL 1 settembre 1995, sostituito dal predetto art. 31.

24. La parte ricorrente assume che le norme di legge e la disposizione contrattuale consentirebbero al lavoratore di agire, nelle ipotesi di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, unicamente per il pagamento delle retribuzioni e non anche per il risarcimento del danno.

25. Il motivo è infondato.

26. Come già evidenziato da questa Corte in fattispecie in cui veniva in questione la nullità del rapporto di lavoro instaurato con la pubblica amministrazione (ex actis: Cassazione civile sez. lav., 13/03/2018, n. 6046), il danno subito dal lavoratore risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali, perché questi sono dovuti, durante il tempo di esecuzione in via di fatto del rapporto di lavoro, in virtù del principio di corrispettività affermato dall’art. 2126 c.c. Il danno risarcibile, invece, è altro e consiste, nell’evenienza ordinaria, nella effettiva e concreta perdita di chance di altre occasioni di lavoro più favorevoli, seppure non può in astratto escludersi che l’illegittimo impiego a termine possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio diverso; resta comunque fermo che, fuori dall’area in cui opera la presunzione di danno “comunitaria”, il pregiudizio subito deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore.

27. L’ottavo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione di plurime disposizioni di legge, assumendosi la necessità della prova in concreto del danno o, comunque, la inadeguatezza del parametro di liquidazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, resta assorbito dall’accoglimento del sesto.

28. La sentenza impugnata deve essere conclusivamente cassata in accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbito l’ottavo mentre vanno dichiarati inammissibili i primi cinque e rigettato il settimo.

29. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

30. Il danno dedotto dalla lavoratrice con l’atto di appello era infatti quello derivante dalla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione; come chiarito dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072), il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto a termine: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima, sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari.

31. Vero è che nel ricorso di primo grado la N. (come evidenziato nella memoria depositata) aveva allegato anche il danno derivato dalle dimissioni dalla precedente occupazione a tempo indeterminato (presso la società cooperativa D.V.) e dai costi sopportati per il mancato preavviso. La sentenza di primo grado ha tuttavia esaminato e respinto detta domanda risarcitoria, esponendo che l’affidamento nella futura stabilizzazione dell’impiego a termine presso la pubblica amministrazione, dedotto dalla lavoratrice a fondamento delle dimissioni, non è giuridicamente tutelabile (giacché l’esclusione dell’impiego stabile deriva direttamente dalla legge). Nell’atto di appello la N., pur allegando il danno derivate dal pagamento del preavviso, non ha specificamente censurato la statuizione.

32. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito alterno dei gradi di merito e della formazione dei principi di diritto in questa sede ribaditi in epoca successiva alla proposizione dell’odierno ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili i motivi dal primo al quinto, rigetta il settimo, assorbito l’ottavo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta anche la domanda di risarcimento del danno. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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