LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14635-2020 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 18453/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma che ha accolto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l’intimazione di pagamento n. ***** emessa da Equitalia sud per crediti relativi a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada.
Il ricorso si fonda su un motivo così rubricato: violazione falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso è manifestamente fondato. Come chiarito da questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento, e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra altresì il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dal Tribunale di Roma, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da C 1.100,01 a C 5.200,00), pur applicata la riduzione massima consentita (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– il ricorso, pertanto, deve essere accolto la sentenza cassata con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Roma che oltre a motivare la condanna alle spese del giudizio di merito provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021