Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32201 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al NRG 13154 del 2021 promosso da:

A.S., con domicilio eletto presso lo studio del Dott. L.R., via Bonini, n. 138, Pesaro, con indirizzo pec lamberto.roberti.pec.perind.it;

– ricorrente –

per la cassazione del decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Forlì in data 5 maggio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere Giusti Alberto.

FATTI DI CAUSA

1. – La signora A.S. si è rivolta, in data 30 aprile 2021, al Tribunale di Forlì con una istanza al Giudice tutelare, chiedendo “la disapplicazione dell’abuso di tutela della salute e la disapplicazione della inabilitazione e relativa curatela con limitazione di diritti e libertà costituzionali. Della tutela: statuita dal Governo, autorità incompetente, sostituito per la tutela della salute del cittadino alla previsione di legge, con garanzie da 1) medico certificante 2) sindaco ordinante 3) giudice tutelare garante. Della curatela: limitazioni di molteplici libertà costituzionali, di lavoro, di movimento o domiciliari, di scelta terapeutica, sostituite a provvedimenti della magistratura con garanzie processuali di codici e previsioni tabellari”.

2. – Il Giudice tutelare del Tribunale di Forlì, in data 5 maggio 2021, ha provveduto sulla istanza, così disponendo: “Visto, si acquisisce agli atti, non essendovi alcuna richiesta di provvedimento rientrante nelle attribuzioni del giudice tutelare e non essendo l’istanza regolarmente sottoscritta con fotocopia documento di identità”.

3. – La signora A. ha impugnato il decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Forlì con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 24 maggio 2021.

Il ricorso, rivolto alle Sezioni Unite civili, è intitolato “regolamento necessario di giurisdizione e competenza, ex artt. 41 e42 c.p.c.”.

La ricorrente ha chiesto l’enunciazione del principio di diritto e la decisione della causa nel merito.

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Alla parte ricorrente è stata inviata comunicazione della fissazione in camera di consiglio con invio telematico del 16 luglio 2021.

4. – In prossimità della camera di consiglio, è pervenuta a mezzo pec, il 1 ottobre 2021, una istanza, con la quale il domiciliatario della ricorrente, L.R., ha chiesto la riunione, nella stessa camera di consiglio, di altri ricorsi, pendenti presso la VI-1 Sezione civile (con capofila il RGN 1203 del 2021, L.R., ricorrente, ed altri 20 ricorsi, con ricorrenti parti diverse).

Il Primo Presidente, con decreto in data 11 ottobre 2021, ha rigettato l’istanza, sul rilievo che per la fissazione degli altri ricorsi, indicati nella istanza di riunione ex art. 274 c.p.c., nella stessa camera di consiglio delle Sezioni Unite del 26 ottobre 2021, non vi erano i prescritti termini processuali, giacché l’art. 380-bis.1 c.p.c. richiede l’osservanza del termine di quaranta giorni.

5. – In data 26 ottobre 2021, giorno fissato per l’adunanza in camera di consiglio, è pervenuta in cancelleria una istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In data 26 ottobre 2021 è pervenuta una istanza di ricusazione del Collegio.

L’istanza di ricusazione è sottoscritta dal Dott. L.R., “supporto tecnico-costituzionale del ricorso NRG 13154/21 della signora A.S.”.

Nell’istanza di ricusazione del Collegio si rappresenta che il procedimento è stato assegnato al Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto, che sarebbe stato denunciato dal Dott. Roberti per attentato alla Costituzione per due precedenti provvedimenti, la sentenza n. 19370 del 2019 e la decisione dell’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo del 12 maggio 2019. Si deduce inoltre che dei ventuno ricorsi identici di cui era stata chiesta la riunione, uno soltanto, quello di A.S., sarebbe stato “in un certo momento e senza altra ragione plausibile” avviato alle Sezioni Unite, “quando da tabella si rinveniva il Collegio consono alla dichiarazione di inammissibilità che già il relatore aveva previsto ex art. 380-bis.1 c.p.c., al fine di poter, in base a questa pronuncia, fornire a tutti i relatori degli altri ricorsi il supporto per dichiararli a loro volta inammissibili”.

2. – Nell’attesa della decisione sulla predetta istanza di ricusazione, il Collegio ritiene di dover disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472