LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4573/2014 R.G. proposto da:
Digital Audio S.n.c., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pietro Mazzucco e Giovanna Raffo;
– ricorrente –
contro
AIPA S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 735, depositata il 4 giugno 2013, della Corte di Appello di Genova;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 luglio 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 735, depositata il 4 giugno 2013, la Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello proposto da AIPA S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di pagamento concernente il canone per occupazione di spazi e aree pubbliche relativo all’anno 2009, – aveva accolto l’irripugnazione e condannato il concessionario del servizio al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 10.000,00;
1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che:
– il gravame risultava specificamente incentrato sulla condanna risarcitoria per lite temeraria (art. 96 c.p.c.);
– detta condanna non poteva ritenersi pronunciata in termini sanzionatori, così come dedotto dalla parte appellata, in quanto la pronuncia di prime cure, – che non recava alcun riferimento sall’art. 96 c.p.c., comma 3 – si era limitata “ad affermare che la condotta dell’appellante “e’ censurabile ex art. 96 c.p.c.”, determinando poi in via equitativa il risarcimento del danno”;
– della responsabilità risarcitoria, da lite temeraria, nella fattispecie non ricorrevano i presupposti in quanto la parte, – che aveva proposto “una generica domanda volta “al riconoscimento della lite temeraria”, senza ulteriori deduzioni e senza alcuna prova sia dell’esistenza dei danni lamentati, che del loro ammontare”, – non aveva, giustappunto, offerto prova dei danni che la pronuncia di prime cure aveva posto a carico di controparte;
2. – Digital Audio S.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi;
– AIPA S.p.a. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.c., all’art. 96 c.p.c., comma 3, ed all’art. 2907 c.c., comma 1, sull’assunto che, – risultando il motivo di appello da controparte proposto esclusivamente incentrato sulla insussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria da lite temeraria (art. 96 c.p.c., comma 1), avuto riguardo, dunque, all’onere della prova dei danni che, nella fattispecie, era rimasto (in tesi) insoddisfatto, – il giudice del gravame era incorso nella denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che, per l’appunto, la decisione di prime cure non era stata censurata con riferimento alla fattispecie di cui allo stesso art. 96 c.p.c., comma 3 – fattispecie implicante, in via cumulativa con quella di cui al comma 1, l’esercizio di un potere officioso svincolato dalla considerazione di ogni pregiudizio dannoso, – e che, da una siffatta articolazione del gravame, conseguiva la sua stessa inammissibilità in ragione dell’omessa impugnazione di distinta, e autonoma, ratio decidendi qual posta a fondamento della pronuncia di prime cure;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., con riferimento all’interpretazione operata dal giudice del gravame in ordine al fondamento della statuizione di condanna della sentenza di primo grado, assumendosi, dunque, che, in detta interpretazione, il giudice del gravame era incorso nella violazione: – del citato art. 96 c.p.c., comma 3, nella misura in cui aveva considerato detta fattispecie di applicazione residuale e, comunque, subordinata, rispetto a quella di cui al comma 1, fattispecie quest’ultima cui, dunque, non era lecito ricondurre la pronuncia di prime cure in difetto di ogni altra specificazione; – dell’art. 113 cit., in quanto l’attività interpretativa condotta, – più che sull’obiettivo contenuto della statuizione impugnata, in relazione ai fatti dalla parte esposti ed alla conseguente causa petendi della domanda, – al fine di ricercare “l’intenzione del Giudice di primo grado”, laddove, – a fronte delle allegazioni svolte da essa esponente, – quel giudice aveva rilevato che ricorreva “non la semplice prospettazione di una tesi giuridica ritenuta errata da questo Giudice bensì un più grave comportamento caratterizzato dalla consapevolezza o per lo meno dalla ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo diligenza, della infondatezza delle proprie tesi”;
– col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 96 e 115 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il riferimento, operato nella gravata sentenza, tanto al criterio equitativo di liquidazione del danno quanto allo stesso danno subito non poteva ritenersi dirimente, – ai fini dell’inquadramento della statuizione del primo giudice in termini di responsabilità risarcitoria da lite temeraria (art. 96 c.p.c., comma 1), – e che, – in violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c., comma 1), – la gravata sentenza non aveva considerato che non formava oggetto di specifica impugnazione l’accertamento del primo giudice in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo della responsabilità (mala fede o colpa grave), laddove i concetti di danno e di equità ricorrono in tutte le fattispecie delineate dall’art. 96 c.p.c., cit., ed essa esponente era “stata costretta a difendersi per anni da una pretesa vessatoria… subendo danni non rifondibili con le sole spese di lite”;
– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 4 e s.s., ed allegato A), assumendo, in sintesi, che nel liquidare le spese del giudizio la gravata sentenza non aveva considerato che alcun compenso avrebbe potuto riconoscersi in relazione alla fase decisoria, in quanto integralmente omessa, perché controparte, in difetto di discussione orale della causa, non era comparsa all’udienza di precisazione delle conclusioni, né aveva depositato memorie ovvero la stessa nota spese;
– il quinto motivo espone, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 96, c. 1, c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di valutare: – l’intensità dell’elemento soggettivo qual conseguente alla resistenza in giudizio di controparte, e la stessa gravità della colpa qual correlata alla produzione di elaborato fotografico fuorviante (sull’effettivo stato dei luoghi) ed all’arbitraria attivazione di procedura esecutiva mobiliare; – la non ristorabilità dei pregiudizi subiti, suscettibili di liquidazione equitativa, attraverso la sola liquidazione delle spese processuali; soggiunge, quindi, la ricorrente che la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, deve ritenersi integrata (anche) dal reiterato svolgimento, in giudizio, di una tesi giuridica palesemente infondata;
2. – il ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – e’, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
3. – i primi tre motivi di ricorso, – che vanno congiuntamente esaminati perché connessi in ragione di una medesima quaestio iuris di fondo, – devolvono all’esame della Corte censure che, seppur articolate in termini di violazione di legge, tendono, diversamente, ad un riesame della quaestio facti risolta dal giudice del gravame in sede di interpretazione della statuizione di condanna pronunciata dal primo giudice ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
3.1 – come anticipato, difatti, la gravata pronuncia ha ritenuto che, nella fattispecie, detta statuizione doveva ritenersi fondata sulla responsabilità risarcitoria (da lite temeraria) prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 1, così che non sussiste la denunciata violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso, posto che, – in esito all’interpretazione della domanda di parte e, per conseguenza, della statuizione del giudice di primo grado, – il giudice del gravame ha escluso la sussistenza di una duplice ratio decidendi, – che la ricorrente, come detto, prospetta senza svolgere alcuna censura in ordine ai dati fattuali posti a base dell’attività interpretativa del giudice, – e, con quella, la necessità di un’impugnazione involgente entrambe le ragioni (in tesi) poste a fondamento del decisum;
3.2 – la struttura ipotetica del primo motivo di ricorso, – che prescinde, come detto, dai dati interpretativi utilizzati, – risulta, quindi, replicata dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, anch’essi incentrati sul contenuto regolativo delle disposizioni portate dall’art. 96 c.p.c., cit.;
– il giudice del gravame, difatti, ha ricostruito il contenuto del provvedimento impugnato senza, con ciò, ricercare la mera intenzione del giudice né presupporre la denunciata residualità della fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, cit.;
– col terzo motivo, poi, la ricorrente torna a prospettare le identità di tratto regolativo che accomunano le diverse fattispecie delineate dall’art. 96 c.p.c., cit., ma non spiega in ragione di quali diversi dati il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere fondata la responsabilità risarcitoria, di cui alla pronuncia di primo grado, in relazione alla fattispecie delineata dal comma 3 di detta disposizione (involgente un abuso dello strumentale processuale; v., ex plurimis, Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623), piuttosto che a quella di cui al comma 1;
4. – il quinto motivo, – il cui esame va anteposto per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, – è anch’esso destituito di fondamento in quanto, – riproponendo, peraltro, mere argomentazioni, e deduzioni, a fronte del denunciato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non considera che la responsabilità risarcitoria da lite temeraria è stata esclusa in relazione al rilevato difetto di prova dei reclamati danni e, sul punto, non emerge affatto quale sia stato il dato fattuale che, in tesi pretermesso, se esaminato avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione (v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983);
5. – nemmeno il quarto motivo può trovare accoglimento;
– il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 11, dispone che il compenso professionale (di cui all’art. 1) deve essere liquidato per fasi (dell’attività giudiziale) e che “Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.”;
– come, allora, reso esplicito dal contenuto regolativo di detta disposizione, la liquidazione per la fase decisoria non si risolve nei soli atti che formano oggetto del motivo di ricorso, – involgendo (anche) l’esame degli altrui atti e della stessa sentenza nonché alcuni degli atti a questa successiva (quali la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo), – e, nella fattispecie, non v’e’ dubbio che una siffatta fase processuale vi sia stata;
– né la ricorrente denuncia l’incongruità della operata liquidazione delle spese, essendosi, peraltro, al riguardo rilevato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (così Cass., 10 maggio 2019, n. 12537; con riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 v. altresì, ex plurimis, Cass., 7 gennaio 2021, n. 89);
6. – in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021