Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32227 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19998-2015 proposto da:

C.E.S.I.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI IMPIANTI DI L.V. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO SCARDIGNO;

– ricorrente principale –

EQUITALIA SUD S.P.A., subentrata per incorporazione ad EQUITALIA E.T.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 313/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/02/2015 R.G.N. 1726/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.2.2015, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma del giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta da C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di L.V. & C. s.a.s. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. congiuntamente alla richiesta di declaratoria d’illegittimità di una iscrizione ipotecaria per crediti di natura (anche) previdenziale, compensando le spese del doppio grado;

che avverso tale pronuncia C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di L.V. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo, con cui ha censurato la pronuncia d’appello per aver confermato la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio di primo grado effettuata da parte dell’odierna ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043,1226 e 2059 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stato né specificamente allegato né dimostrato alcun danno risarcibile, né patrimoniale né non patrimoniale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole della compensazione delle spese del doppio grado sul rilievo che l’accoglimento del primo motivo la vedrebbe “completamente (…) vittoriosa, anche in punto di spese, con conseguente conferma della statuizione di I grado che ha condannato Equitalia Sud s.p.a. (…) al pagamento delle spese di lite” (così pag. 15 del ricorso per cassazione);

che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto circa l’insussistenza, in concreto, di alcuna prova dei lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali;

che tale accertamento di fatto, come anzidetto, è questione di merito non suscettibile di essere devoluta in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome interpretati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi, con le quali si è chiarito che non è l’errore di valutazione delle risultanze processuali che può essere oggetto di censura per cassazione, ma l’omesso esame di un fatto primario o secondario che, se tenuto presente, avrebbe certamente indotto un diverso giudizio;

che il ricorso principale, assorbito logicamente il secondo motivo, va pertanto dichiarato inammissibile, a tanto dovendo pervenirsi ogni qualvolta, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così, da ult., Cass. S.U. n. 34476 del 2019);

che all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia ex art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo il 4.7.2009 (cfr. pag. 17 del controricorso), data di entrata in vigore della novella apportata all’art. 327 c.p.c., comma 1, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (5.2.2015), risultando invece notificato il 10.9.2015 e non rilevando in specie, ai fini del computo del termine, il periodo di sospensione feriale (Cass. n. 21614 del 2007);

che, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, da parte del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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