LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1632-2015 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARRASSO;
– ricorrente –
contro
COMUNITA’ MONTANA PARTENIO – VALLO DI LAURO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA VERNILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5891/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1505/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello di L.L. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il ricorso, proposto nei confronti della Comunità Montana Partenio Valle Lauro, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni dal 2006 al 2009 e la conseguente condanna dell’ente convenuto al pagamento della somma dovuta a detto titolo, richiesta, in via subordinata, anche ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.L. sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la Comunità Montana Partenio Valle Lauro;
3. con atto del 31 maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata, in calce, dal controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. deve essere dichiarata, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da L.L. nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., è stata accettata dal legale rappresentante della Comunità, ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l’atto per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;
2. l’avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o iella sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021