LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19697-2016 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
TOMMASO D’AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CANTELLI;
– ricorrente –
contro
I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3314/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2016 R.G.N. 582/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.
RILEVATO IN FATTO
che la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 13.6.2016, ha respinto il gravame interposto da F.R., nei confronti dell’IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata rigettata la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 2.1.1996;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la F. articolando un motivo contenente più censure; che IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha resistito con controricorso;
che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di ricorso, si denunzia testualmente: “Falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Sull’onere della prova. Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. Falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.. Falsa applicazione dell’art. 2091 c.c.. Falsa applicazione degli artt. 57 e 97 Cost.”;
che il motivo è inammissibile per diversi e concorrenti profili: innanzitutto perché solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del mezzo di impugnazione, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., (nella fattispecie, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014); ed inoltre, in quanto, relativamente alla censura che attiene alla “violazione di legge”, la parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza sì risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);
che, infine, “e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., SS.UU., n. 34476/2019); e, nella fattispecie, le doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio, sono dirette, all’evidenza, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede;
che per le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2091 - Sanzioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2094 - Prestatore di lavoro subordinato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 246 - Incapacita' a testimoniare | Codice Procedura Civile