Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32273 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31069-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) via Nazionale s.n.c. presso lo studio dell’avv.to Alfredo Antonio Arcorace, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA PISTOIA UTG;

– intimata –

avverso la sentenza n. 865/2020 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 26/11/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione (per violazione art. 172 C.d.S., comma 2).

2. La Prefettura di Pistoia è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con tre motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che, negli orari e nelle date indicati nelle ordinanze ingiunzione opposte, il ricorrente fosse alla guida dell’autoveicolo e nella parte in cui ha ritenuto che le violazioni fossero plurime.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

I primi due motivi appaiono fondati, in quanto la prova che il ricorrente era alla guida dell’autoveicolo spettava all’amministrazione, mentre la sentenza la pone a carico del ricorrente con conseguente motivazione del tutto apparente. Il terzo motivo dovrebbe dichiararsi assorbito e, in ogni caso, sarebbe fondato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 24 marzo 2021 nella cause riunite C-870/19 e C-871/19.

3. il Collegio ritiene necessario demandare la decisione del ricorso alla pubblica udienza, stante la mancanza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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