Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32373 del 08/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2368-2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell’avvocato MARIO MANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO BARBATO;

– ricorrente –

contro

P.A., PE.AN.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 996/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

F.G. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso al precetto intimatogli da P.A. e An., indicata come proposta per mancata enunciazione dell’intimazione di pagamento e del soggetto cui la stessa era rivolta, mancata determinabilità delle ragioni per cui era stata richiesta quella somma, mancata indicazione del termine minimo per adempiere di dieci giorni;

nessuno si è difeso per le intimate.

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla deduzione di assenza dell’intimazione ad adempiere e dal difetto d’indicazione del soggetto cui la stessa sarebbe stata rivolta, ragioni di nullità insanabile dell’atto in parola;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla cessazione della materia del contendere conseguente alla caducazione del titolo a seguito della sentenza, pacificamente divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Napoli n. 294 del 2018, erroneamente ritenuta prodotta tardivamente mentre era giudicato sopravvenuto;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe liquidato spese in eccesso anche con riferimento alla fase istruttoria mai svolta trattandosi di controversia documentale e in diritto;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per tardività;

la sentenza impugnata è infatti stata pubblicata il 5 giugno 2019 e la notifica del ricorso per cassazione è del 3 gennaio 2020;

nella fattispecie, però, non si applica la sospensione feriale, trattandosi pur sempre di opposizione esecutiva, così dovendo interpretarsi onnicomprensivamente il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (Cass., 27/04/2010, n. 9998 richiamata da Cass., 22/10/2014, n. 22484, a pag. 3) trattandosi di giudizi che hanno la medesima incidenza sul corso del processo coattivo anche se minacciato e non ancora in corso (arg. ex Cass., 12/06/2020, n. 11290, pag. 3, in ordine alla necessità di una rituale notificazione del precetto prima del pignoramento, che non resta sanata neppure dall’opposizione all’intimazione se non svolta prima di quello);

non deve statuirsi sulle spese in mancanza di difese da parte delle intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472