LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4048-2020 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
F.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DAL CIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1518/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 05/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
F.A. chiedeva e otteneva, nei confronti di P.M., un decreto ingiuntivo per il pagamento di riparazione apportate a un autoveicolo;
il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dell’ingiunto che deduceva di aver pagato con assegno negoziato alla presenza del creditore, cui aveva poi consegnato il denaro incassato dalla banca;
la pronuncia di primo grado era riformata dal Tribunale con un differente apprezzamento delle prove, osservando che F. non era risultato correntista della banca di negoziazione, e che non vi è era neppure alcun supporto da cui evincere che le correlative somme fossero poi state date a estinzione dell’obbligazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione P.M., articolando due motivi;
resiste con controricorso F.A..
RILEVATO
Che:
con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso ovvero la presenza di F., insieme al figlio, al momento della negoziazione, da vagliare in uno alla mancata eppur possibile prova contraria, della sua assenza;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso ovvero l’ampio lasso di tempo trascorso tra l’esecuzione della prestazione e l’emissione della ricevuta fiscale, segno inoltre dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, tenuto conto del differente importo di quella rispetto a quello pattuito e a quello risultante da una ricognizione di debito, indicata come tale dalla parte pretesa creditrice;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il primo motivo è inammissibile;
non è infatti dato sapere da quale elemento istruttorio non esaminato sarebbe stata evita la circostanza addotta come oggetto dell’omesso esame, non essendo in alcun modo riportato l’atto processuale da cui sarebbe emersa;
sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
non è dunque sufficiente aver riportato le affermazioni sul punto del Giudice di Pace, peraltro tali e senza alcun riferimento al dato istruttorio su cui sarebbero poggiate;
il Tribunale, nella sua diversa valutazione delle prove, qui non riesaminabile, ha invece escluso che si potesse desumere che il creditore fosse correntista dalla banca di negoziazione dell’assegno, così implicitamente escludendone la presenza, ed escludendo espressamente che quella potesse dirsi circostanza pacifica, in quanto neppure affermata nella citazione in opposizione (pag. 2 della sentenza impugnata);
e’ evidente che la sopra spiegata violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, risulta dirimente e, a fronte di questa, risulta privo di decisività il profilo afferente alla mancata reiterazione di alcune richieste di prova per testi (anch’essa prospettata senza il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto alle istanze istruttorie pretesamente articolate in prime cure) ovvero mancata articolazione di altre richieste di prova, chiaramente volto a ottenere un’inammissibile rilettura dell’incarto processuale contenente i voluti significati probatori;
il secondo motivo è inammissibile;
si viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, non riportando la pretesa ricognizione di debito; si prospetta una questione nuova quanto alla regolarità delle scritture contabili (non dimostrandosi se e come fosse stata in tesi dedotta nelle fasi di merito); e si chiede una rilettura istruttoria della portata complessivamente concludente del dato temporale evocato (peraltro variamente spiegabile ovvero non univoco);
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.300,00 oltre a 200,00 Euro per rimborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato Alessandra Dal Cin. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021