Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32375 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20038-2020 proposto da:

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COOPROLAMA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 368, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SARRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GORIO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE “VIRGILIO” SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 133, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GIUSSANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO MICCIO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1393/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 14/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dalla cooperativa produttori latte Coprolama, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

CONSIDERATO

che:

con ricorso per regolamento di competenza la Cooperativa Produttori di Latte Cooprolama Società Cooperativa Agricola esponeva che:

– aveva ottenuto, dal Tribunale di Brescia e nei confronti del Consorzio Latterie Sociali Mantovane Virgilio, un decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento di forniture di prodotti caseari;

– aveva proposto opposizione l’ingiunto Consorzio, eccependo l’incompetenza per clausola arbitrale e l’insussistenza di un accordo di vendita trattandosi di conferimenti sociali, nonché proponendo domanda riconvenzionale di danni per mancati conferimenti o rifiuti degli stessi nel corso degli anni;

– la Cooperativa si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo nella domanda proposta in fase monitoria e proponendo, in subordine, domanda di riconoscimento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento, estesa ad altri anni;

– la Cooperativa, sulla domanda riconvenzionale avversaria, eccepiva l’incompetenza per clausola arbitrale;

– alla prima udienza il Consorzio eccepiva, a sua volta, l’inammissibilità delle domande avversarie di pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento indicate come nuove, sicché, a fronte di ciò, la Cooperativa rinunciava a tali domande per gli anni ulteriori rispetto alle forniture oggetto di decreto ingiuntivo, mantenendo la domanda subordinata per queste ultime;

– il Tribunale, disattesa l’eccezione d’incompetenza con riferimento alla domanda proposta in via monitoria, rigettava quest’ultima, per come formulata, in ragione della mancata prova del perfezionamento di un contratto di vendita, mentre dichiarava l’incompetenza, in favore degli arbitri, quanto alla domanda di danni dell’opponente e quanto a quella subordinata dell’opposta a titolo di ingiustificato arricchimento;

– quest’ultimo capo della sentenza era illegittimo per due motivi;

resisteva Consorzio Latterie Sociali Mantovane Virgilio;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

le parti hanno depositato memorie.

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., poiché il Tribunale aveva errato mancando di osservare che l’opponente non aveva formulato, né alla prima difesa utile né successivamente, un’eccezione d’incompetenza riguardo alla domanda d’ingiustificato arricchimento, contestata solo perché inammissibile in quanto anch’essa nuova rispetto alla pretesa articolata in fase monitoria;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di scrutinare l’eccezione d’incompetenza per clausola arbitrale, rispetto alla domanda in questione, ossia quella subordinata d’ingiustificato arricchimento, secondo la prospettazione attorea della stessa piuttosto che, altresì, in relazione alle difese della controparte, dirette ad allegare che la stessa pretesa sottendeva necessariamente la valutazione, negativa, della sussistenza di un obbligo consortile di conferimento.

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo;

e’ pacifico che l’opponente non ha sollevato l’eccezione d’incompetenza per sussistenza di clausola arbitrale alla prima udienza;

ma, come emerge dagli atti, prodotti anche in questa sede dalla ricorrente (sub 8), non è rinvenibile alcuna eccezione sulla specifica domanda in parola neppure nelle successive precisazioni espresse all’esito dell’appendice assertiva prevista e accordata ex art. 183, c.p.c.;

né tale specifico profilo è smentito dalla lunga memoria della parte in questa sede resistente, per raffronto, invece, diffusamente articolata in violazione, pertanto, del dovere processuale di sinteticità proprio degli atti processuali davanti a questa Corte, a mente dell’art. 366 c.p.c. e art. 370 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass., 30/04/2020, n. 8425);

il Pubblico Ministero, inoltre, richiama condivisibilmente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter c.p.c., comma 1, nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall’altro, che l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione a una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudicanti diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza (Cass., 10/01/2017, n. 307, Cass., 22/10/2018, n. 265539;

quanto sopra rende ragione della conclusione per cui l’eccezione d’incompetenza sollevata quanto alla domanda monitoria non poteva ritenersi di per sé estesa alla domanda sia pure subordinata di condanna a titolo d’ingiustificato arricchimento;

per riprendere, poi, uno spunto sottolineato più chiaramente dalla resistente in memoria, il fatto che la domanda respinta a titolo contrattuale (vendita) potrebbe, in tesi e salvi i limiti del giudicato da valutare, esser riproposta in sede arbitrale in forza di altro titolo (sociale), non giustifica una deroga al principio di cui sopra, restando, in ipotesi, la necessità di apprezzare un giudicato condizionale del giudice ordinario (se pronunciato esplicitando la sussidiarietà dell’ipotetica statuizione a titolo d’ingiustificato arricchimento, rispetto all’eventuale pronuncia arbitrale fondata sul rapporto consortile) ovvero giudicati successivi e, quando tali, prevalenti (valutata, d’altra parte, l’inapplicabilità “in radice” del disposto ex art. 295, c.p.c., nel rapporto tra arbitro e giudice: cfr. Cass., 19/01/2016, n. 783 e succ. conf.);

rimane inteso – come del resto evidenziato anche nella memoria di parte resistente – che non vi è spazio per una pronuncia ex art. 382 c.p.c., in relazione, in tesi, a una improponibilità, da parte opponente, della suddetta domanda subordinata, a mente di Cass., Sez. U., 13/09/2018, n. 22404 (e succ. conf. come ad esempio Cass., 09/02/2021, n. 3127), non oggetto di rivisitazioni;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e dichiara la competenza al Tribunale di Brescia. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 2.200,00 Euro oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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