LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17769/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA SELLANI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 4641/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.2.2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS per contributi dovuti da L.M. alla Gestione separata nell’anno 2004;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che L.M. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1-2, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e 36-ter, per avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 11557 del 2021);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021