Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32402 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19164-2020 proposto da:

O.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 4221/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Il cittadino nigeriano O.C., nato a *****, ha adito il Tribunale di Napoli, impugnando il decreto del 14/05/2020 con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. Il ricorrente esponeva: a) di aver frequentato la scuola primaria e secondaria nel villaggio natale e l’università nell’Imo State, laureandosi in matematica (senza conseguire il certificato a causa dei debiti accumulati verso l’ente); b) di essersi trasferito sin da piccolo ad *****, dove tuttora vivono la madre e la sorella con le quali è in contatto, avendo perso il padre nel ***** e un’altra sorella nel *****; c) di aver lavorato come aiuto-cuoco e autista ad *****; d) di essere divenuto membro del PDP e di essere stato rapito e sequestrato per due giorni con il candidato che accompagnava, riuscendosi a liberare con la forza e sporgendo inutilmente denuncia; e) di essere perciò fuggito dalla ***** e rimasto per alcuni mesi in *****, dove veniva rapito dagli Asma Boys, prima di arrivare in *****; f) di temere, in caso di rimpatrio, “gli uomini dell’opposizione, perché dei vicini gli hanno riferito che lo stanno cercando ancora”.

1.2. Il Tribunale, all’esito dell’udienza tenutasi a cd. “trattazione scritta”, ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del decreto del Presidente del Tribunale 8 maggio 2020, n. 108 ha ritenuto non credibile il racconto e insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

1.3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

1.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 1 luglio 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 per violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost., nonché 6 e 13Cedu, poiché – premesso (ai fini della rilevanza della questione) che “la difesa del ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto la fissazione dell’udienza in ragione della mancata messa a disposizione (…) della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente” – “a seguito della riforma del giudizio di legittimità civile di cui alla L. n. 187 del 2016 che ha ridotto (…) i casi di discussione in udienza pubblica”, nonché della L. n. 46 del 2017, che ha abrogato l’appello “stabilendo la mera eventualità della comparizione delle parti in udienza”, sarebbe stato introdotto “un procedimento cartolare in tutti i gradi di giudizio”.

2.2. Per le stesse ragioni il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 cit., poiché la mancata fissazione dell’udienza da parte del tribunale, con conseguente mancata audizione del ricorrente, avrebbe “determinato una violazione dell’istruttoria”.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, sostenendosi, in sostanza, che la motivazione del diniego della protezione sussidiaria sarebbe errata e quella del diniego della protezione umanitaria sarebbe carente e illogica.

2.4. Il quarto mezzo allega la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 14; art. 10 Cost.; art. 3 Cedu; art. 8, Dir. 2004/83/CE, sull’assunto che “tutta la Nigeria è interessata da un conflitto armato e di violenza indiscriminata”.

3. I primi due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

3.1. Questa Corte ha più volte affermato che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020; conf. Cass. 26124/2020, 25439/2020, 22049/2020, 21584/2020), precisando, tra l’altro, che “il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura” (Cass. 25312/2020).

3.2. Le varie questioni di legittimità costituzionale sollevate su plurimi profili procedurali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis sono state già dichiarate tutte manifestamente infondate da questa Corte (Cass. 17717/2018, 27700/2018, 22950/2020), con motivazioni cui si rinvia.

3.3. In particolare, è stata ritenuta “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018).

3.4. Nel caso di specie, l’udienza di comparizione si è tenuta, sia pure nel rispetto delle modalità dettate dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, (oltre che dal decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 108 dell’8 maggio 2020) – ossia con cd. “trattazione scritta” – a causa delle misure emergenziali imposte dalla pandemia in corso. Ciò non significa che il diritto di difesa non si sia potuto esplicare, poiché, per un verso, la parte ha avuto piena possibilità di depositare difese scritte, per altro verso non ha nemmeno allegato che vi fossero specifiche ragioni per accedere all’audizione personale del ricorrente.

3.5. D’altro canto, in fattispecie analoghe questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la trattazione del giudizio di legittimità con il rito camerale (nella specie di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.) è “pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio” (Cass. 8869/2017) e che le modalità di trattazione della causa con rito cd. “non partecipato” sono del tutto giustificate “in presenza di particolari ragioni, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l’esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4, conv., con modif., in L. n. 77 del 2020 – che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) – sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l’accesso ai servizi” (Cass. 26480/2020).

4. I restanti motivi terzo e quarto sono inammissibili poiché veicolano censure generiche e confuse, che non si confrontano con la puntuale ratio decidendi del decreto impugnato (specie in punto di difetto di credibilità); il quarto, inoltre, si fonda su COI del 2015-16 laddove quelle acquisite dal tribunale sono aggiornate al 2019-20.

5. Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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