Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3241 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23525-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILCINQUE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna n. 1022/2014 depositata il 26.5.2014, notificata il 3.7.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– Edilcinque srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento, emesso per maggiori ricavi da compravendite di immobili, a fini Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2005, in relazione a dodici contratti.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna – decidendo nel contraddittorio tra le parti – accoglieva parzialmente (per otto atti di compravendita) il ricorso.

– Avverso detta sentenza proponeva appello principale l’Agenzia delle Entrate e appello incidentale la società contribuente.

– Con la sopra menzionata sentenza la CTR della Emilia Romagna rigettava il primo ed accoglieva il secondo.

Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo, al quale resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di un unico motivo che reca “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

– La ricorrente censura la sentenza laddove afferma che “l’Ufficio avrebbe dovuto provare lo scostamento fra i valori dichiarati e quelli che erano stati, a suo dire, incassati”, atteso che lo stesso “non poteva ritenere che i valori Orni mantenessero” all’epoca -nella vigenza della legge comunitaria 2008-“il valore di prova legale”; ciò non sarebbe avvenuto -si legge ancora nella sentenza impugnata- essendosi l’Ufficio limitato ad utilizzare “solo indizi semplici (valori OMI post legge comunitaria e valutazioni bancarie pre mutuo – quattro compravendite su dodici) o addirittura non-indizi differenze (minime) fra importi (minori) rogitati ed importi (maggiori) concessi a mutuo, per di più per solo tre compravendite su dodici”, riconoscendo conclusivamente che “unico indizio definibile grave….. è quello relativo alla compravendita L.R. ed è rappresentato dalla “proposta di acquisto immobiliare” sottoscritta dal L., dal venditore e dall’agente immobiliare, proposta non reperita in atti, ma neppure contestata dalla contribuente (proposta Euro 250.000,00; importo rogitato Euro 225.000,00). La mancanza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti comporta la mancata prova anche relativamente a questa compravendita”.

Premesso di avere, essa ricorrente, utilizzato i criteri OMI – alla stregua della Legge comunitaria 2008 – al solo fine di avviare l’istruttoria (circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa CTP), l’Ufficio ha riprodotto per intero la motivazione dell’avviso di accertamento per rappresentare come la CTR abbia omesso di considerare una serie di elementi di fatto offerti dall’Ufficio, sottolineando in particolare – con riguardo alla compravendita L. – l’ammissione da parte della CTR della presenza, in quel contratto, di “indizio definibile grave”, salvo poi concludere con la affermazione della “mancata prova anche relativamente a questa compravendita” per effetto della “mancanza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti”.

– Il motivo è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

– Proprio questa parte della sentenza, per ultimo oggetto di doglianza da parte della ricorrente, è censurabile, dal momento che la CTR, da un lato, afferma che esiste un indizio grave in relazione ad una specifica compravendita per poi, per altro verso, affermare l’assenza di prova rispetto a tale contratto, per l’asserita, genericamente formulate e non motivata assenza di una “pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti”, senza trascurare poi che il convincimento del giudice non presuppone necessariamente una pluralità di indizi, potendo esso legittimamente fondarsi su un unico elemento, purchè preciso e grave, per come si evince da una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, da cui reputa il collegio di non discostarsi (Cass. n. 2155/2019 e n. 8845/2019, tra le più recenti).

La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà ad un (Ndr: Testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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