LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3588-2020 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 7275/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso proposto da A.R., cittadino del ***** che aveva lasciato il paese per aiutare la famiglia, rigettando la domanda di rimessione in termini avanzata dal legale del richiedente e motivata dal malfunzionamento del personal computer dello studio legale, sul rilievo che la richiesta di rimessione in termini era tardiva in quanto formulata solo in udienza quando avrebbe potuto essere avanzata già nel ricorso introduttivo del giudizio e che comunque di tale ritardo non era stata fornita una adeguata spiegazione.
2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso A.R. affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di costituzione tardiva al solo fine di partecipare alla discussione della controversia.
CONSIDERATO
CHE:
3. Il ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 153 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il Tribunale nel rigettare la domanda di rimessione in termini avanzata dal ricorrente si è attenuto ai principi dettati da questa Corte che ha affermato che è necessario che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, vale a dire riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltà (cfr. Cass. sez. un. 04/12/2020 n. 27773), si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 11/11/2020 n. 25289 e vedi anche 11/11/2011n. 23561 e recentemente n. 1148 del 2021 e n. 26705 del 2020).
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che l’Amministrazione si è costituita tardivamente e non ha svolto alcuna attività processuale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021