Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32443 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28505-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

CERAMICA VALSECCHIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO GRAGNOLI, LUCA ZACCARELLI;

– controricorrente –

nonché contro RISCOSERVICE S.P.A., oggi EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A., RISCOSSIONE S.P.A., oggi EQUITALIA S.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1657/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 350/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1657 del 2014, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado e ha ritenuto decorsa la prescrizione quinquennale delle somme dovute per l’inadeguato calcolo delle retribuzioni ai fini del versamento del premio supplementare silicosi, pretese dall’INAIL, escludendo il valore interruttivo al verbale di accertamento con il quale gli ispettori vigilanti avevano contestato l’omissione contributiva;

2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a un articolato motivo, al quale ha opposto difese la s.p.a. Ceramiche Valsecchia, con controricorso;

3. Equitalia Emilia Nord s.p.a. e Equitalia s.p.a. sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

CHE:

4. deducendo plurime violazioni di legge, l’INAIL censura la sentenza per la rilevata inidoneità del verbale di accertamento ispettivo ad interrompere la prescrizione dei contributi;

5. il ricorso è da accogliere alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’idoneità dei verbali ispettivi ad interrompere la prescrizione dei contributi (fra tante, Cass. nn. 46 e 17849 del 2009, n. 19649 del 2012);

6. l’atto redatto e sottoscritto dagli ispettori dell’ente impositore, nella specie l’INAIL, recante l’accertata omissione di competenza dell’ente, è espressione, attraverso la sua notificazione, della pretesa al pagamento dei suddetti contributi, con effetto interruttivo, a norma dell’art. 2943 c.c. (fra tante, Cass. n. 1384 del 2019 ed ivi il rilievo dell’inidoneità interruttiva soltanto del verbale posto in essere da un soggetto (Ispettorato del lavoro) diverso dall’Ente impositore (Inps);

7. rimangono assorbite le ulteriori censure;

8. la sentenza impugnata che non si è conformato, al predetto principio va, pertanto, cassata e, per essere necessario un nuovo accertamento in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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