LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20741-2015 proposto da:
H.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PARADISI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., già FONDIARIA SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI n. 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BERTI;
– controricorrente –
nonché contro EASY GARDEN S.R.L., B.F., I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 450/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.2.2015, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domanda di regresso e di risarcimento del danno differenziale rispettivamente proposte dall’INAIL e da H.A. nei confronti di Easy Garden s.r.l. e B.F. in conseguenza dell’infortunio occorso al predetto H.A. in data *****;
che avverso tale pronuncia H.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che Easy Garden s.r.l., B.F. e l’INAIL sono rimasti intimati;
che UnipolSAI Assicurazioni s.p.a., già chiamata in garanzia dalla società convenuta in regresso e risarcimento, ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2087 e 2697 c.c. e D.Lgs. n. 626 del 1996, art. 35, comma 1, per avere la Corte di merito ritenuto che egli e l’INAIL non avessero adempiuto all’onere di provare la responsabilità datoriale nella causazione dell’infortunio, senza considerare che era onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire l’evento dannoso;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2087 e 2697 c.c., D.Lgs. n. 626 del 1996, art. 35, comma 1, art. 444 c.p.p., art. 40 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dell’intimato B.F., legale rapp.te di Easy Garden s.r.l., non potesse essere considerata significativa ai fini della ricostruzione della dinamica dell’infortunio e aver conseguentemente ritenuto non assolto il suo onere probatorio al riguardo;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione degli elementi di prova raccolti nell’immediatezza del fatto e costituiti dal referto di pronto soccorso, dalla testimonianza di L.A.R., dalle annotazioni del registro degli infortuni della società intimata e dalle sue stesse dichiarazioni agli ispettori del lavoro circa la dinamica dell’incidente;
che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);
che, nella specie, i motivi in esame incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono in realtà di criticare l’accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto che il compendio probatorio raccolto non avesse chiarito la dinamica dell’incidente occorso all’odierno ricorrente, rendendo conseguentemente “impossibile ritenere dimostrata l’efficienza dell’omissione che si vuole imputare al datore di lavoro” (così la sentenza impugnata, pag. 10);
che i primi due motivi vanno pertanto ritenuti inammissibili; che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo consentita la denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 nel caso di doppia conforme in fatto (art. 348-ter c.p.c., u.c.);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati Easy Garden s.r.l. e B.F. svolto alcuna attività difensiva ed essendo stato il ricorso per cassazione notificato a UnipoISAI Assicurazioni s.p.a. per mera litis denuntiatio (art. 332 c.p.c.);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021
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