Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32455 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4354-2020 proposto da:

FARMACIA M. SAS DEL DR M.V. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO TORDO CAPRIOLI;

– ricorrente –

contro

M.M.A., ME.AL., ME.CR., tutti in proprio ed in qualità di eredi della Sig.ra S.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato VALERIO DI GRAVIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TAMBERI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2294/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA, che visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

FATTI DI CAUSA

1. Farmacia M. s.a.s. del Dott. M.V. & C., con sede in Orosei (Nuoro) ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., affidato a due motivi, nei confronti di M.M.A., Me.Al. e Me.Cr., avverso l’ordinanza di sospensione, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 30 dicembre 2019, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio “in attesa della pronuncia di sentenza irrevocabile nei procedimenti distinti con R.G.N. 1053/18 E 709/18, riuniti, pendenti dinanzi al Tribunale di Viterbo”.

2. M.M.A., Me.Al. e Me.Cr. hanno replicato con memoria ex art. 47 c.p.c..

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso – che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – Farmacia M. s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che il Tribunale a quo, in composizione monocratica, abbia ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio n. 2294/2019, nel quale è stata emessa l’ordinanza impugnata, ed i procedenti giudizi nn. 1053 e 709/2018, sebbene si trattasse di procedimenti pendenti tra parti diverse ed aventi ad oggetto a vicende I giuridiche che mai avrebbero potuto dare luogo ad un conflitto tra giudicati.

Rileva, invero, l’istante che, nella causa n. 2294/2019, la Farmacia M. s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, gli ex soci M.M.A., Me.Al. e Me.Cr., al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 897.993,62, quale credito vantato dalla Farmacia M. nei loro confronti “per prelevamenti eseguiti in eccesso rispetto agli utili conseguiti”. Per converso, nei due procedimenti nn. 1053 e 709/2018, aveva agito in giudizio la Dott.ssa Me.Al. al fine di ottenere la nullità del contratto di vendita delle quote sociali in favore del Dott. V. (attuale accomandatario e legale rappresentante della società) e del Dott. R., e – per contro – accertarsi (o pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in suo favore), l’avvenuto acquisto, da parte sua, delle quote della predetta società già appartenenti al Dott. V., per effetto dell’esercizi del diritto di opzione dalla medesima esercitato.

1.2. Ne deriverebbe, a parere della ricorrente, che l’evidente diversità tra i soggetti delle due cause, e l’ontologica differenza delle causae petendi e del petitum dei diversi giudizi, avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Viterbo ad escludere, nella specie, la pregiudizialità tecnico-giuridica che legittima la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. Tanto più che la norma in questione andrebbe interpretata restrittivamente, incidendo in modo significativo sulla ragionevole durata del processo, sancita dall’art. 111 Cost..

1.3. Ne’ rileverebbe il fatto – allegato dai resistenti – che i due giudizi del 2018 avrebbero ad oggetto proprio la qualità di accomandatario che, nel caso concreto, verrebbe ad incidere sulla legittimazione processuale (art. 75 c.p.c.) del V., che – nel giudizio n. 2294/2019, nel quale è stato emesso il provvedimento di sospensione impugnato – ha agito come legale rappresentante della Farmacia M. s.a.s.. Ed invero, dando vita le società di persone a soggetti giuridici diversi dai soci che le compongono, l’eventuale – allo stato, peraltro, neppure ancora avvenuto – mutamente della titolarità della qualifica di accomandatario, rappresentante anche processuale della società, non escluderebbe la legittimazione sostanziale di quest’ultima ad agire in giudizio (art. 81 c.p.c.), al fine ottenere il pagamento del credito rimasto insoddisfatto.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va – per vero – osservato che, sul piano soggettivo, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass., 24/05/2018, n. 12996; Cass., 11/08/2017, n. 20072).

Nel caso concreto, mentre il giudizio n. 2294/2019 pende tra la società M. s.a.s., rappresentata dall’accomandatario Dott. M.V., e gli ex soci, M.M.A., Me.Al. e Me.Cr., i due giudizi nn. 1053 e 709/2018 vedono quali parti il Dott. V. in proprio, il Dott. R. e la Dott.ssa Me.Al.. La palese diversità delle parti dei due giudizi” già esclude, pertanto, il rapporto di pregiudizialità necessaria tra le diverse cause.

2.2. Sul piano oggettivo va, peraltro, altresì soggiunto che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato (Cass., 09/12/2011, n. 26469; Cass., 24/09/2013, n. 21794; Cass., 06/11/2015, n. 22784).

Nel caso concreto, per contro, siffatta esigenza di garantire l’uniformità dei giudicati non si pone in alcun modo, attesa l’ontologica differenza tra i diversi giudizi sia in relazione alla causa petendi che al petitum.

2.3. Ne’ rileva che nei due giudizi del 2018 sia in discussione la qualità di socio accomandatario e, quindi, di legale rappresentante in capo al V., che ha agito – in tale veste – nel giudizio n. 2294/2019. Ed invero, l’eventuale sostituzione del titolare dell’organo che ha il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, che continua ad operare a meno che essa non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cass., 08/03/2007, n. 5319; Cass., 23/05/2014, n. 11536; Cass., 05/04/2017, n. 8821). Nel caso di specie, peraltro, non risulta neppure allegato l’attuale mutamento del legale rappresentante della società Farmacia M., essendo ancora la relativa questione sub iudice, come confermato dagli stessi resistenti.

3. Il ricorso deve essere, di conseguenza, accolto, disponendosi la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Viterbo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l’effetto dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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