LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5624-2016 proposto da:
C.M., domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SAVINO, e PIERANGELO VLADIMIRO LADOGANA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3170/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 161/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 3170 del 2014, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente per l’applicazione, sulla pensione di vecchiaia in godimento presso il Fondo volo da ottobre 2004, della maggiorazione di un terzo a titolo di indennità di volo (pari ad anni 3, mesi nove, giorni otto), esponendo di avere prestato servizio presso l’Aeronautica militare, nel ruolo Ufficiali, maturando il grado di Capitano, dal marzo 1968 fino alla cessazione dal servizio (nel 1980), e che la predetta amministrazione provvedeva alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, per il servizio prestato, al fine di consentire di conseguire il trattamento previdenziale secondo le regole dell’AGO;
2. il primo giudice aveva accolto la domanda sul presupposto che la maggiorazione di un terzo della pensione in godimento, a titolo d’indennità di volo, dovesse essere computata nel calcolo della pensione, respingendo così la tesi dell’INPS secondo cui il riferimento al servizio prestato, nella normativa sulla costituzione della posizione assicurativa, imponeva la valorizzazione del solo servizio effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quale il terzo del volo, ai fini della misura della pensione da erogare;
3. per la Corte di merito la maggiorazione del servizio di volo, prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 20 non si applica alla contribuzione confluita nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS nell’ipotesi, come nella specie, di cessazione del militare dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione;
4. avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
5. con il motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 20 e del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 40, comma 1 e art. 124, comma 1, si assume che le maggiorazioni di servizio previste dal Capo terzo del titolo primo del D.P.R. n. 1092 cit. siano rilevanti ai fini della misura della pensione o dell’indennità una tantum, pur se non possono trasferirsi presso l’AGO ai fini della maturazione del diritto, dovendo provvedere l’INPS ad incrementare figurativamente la provvista contributiva trasferita dal Ministero della difesa ai sensi del D.P.R. n. 1092 cit., art. 124;
6. il ricorso è da rigettare;
7. la cornice normativa in cui si inscrive il tema all’esame della Corte è contrassegnata dalle disposizioni di seguito riportate;
8. la L. n. 322 del 1958, art. unico (abrogata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12-undecies), applicabile ratione temporis, dispone che: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione”;
9. il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (abrogato dalla disposizione sopra richiamata), applicabile ratione temporis, recita: “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”;
10. il D.P.R. n. 1072 cit., art. 20 inserito nel capo terzo del predetto decreto intitolato, per il personale militare, “aumenti nel computo dei servizi”, la cui la parte prima reca disciplina del “Diritto al trattamento di quiescenza”, prevede che: “Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo”;
11. tale cornice normativa ha superato il vaglio del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 39 del 2018) nell’incidente di costituzionalità promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all’art. 3 Cost., del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, comma 1 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento alla pretesa di dipendenti dell’Aeronautica militare in pensione, di beneficiare, in riferimento alla posizione assicurativa costituita presso l’INPS, della maggiorazione di un terzo prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 20 per il periodo di servizio di volo prestato alle dipendenze dell’Aeronautica militare;
12. la Corte costituzionale ha ritenuto l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio configurare un trattamento di favore, preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore che ne delimita i rigorosi presupposti, oggettivi e soggettivi, in armonia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per concludere nel senso che la scelta di limitare la concessione del beneficio ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione non contrasta con il canone di ragionevolezza;
13. ha soggiunto che i servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo e che, nell’ambito di tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo, di rilievo cruciale, che giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali per chi non abbia maturato il diritto alla pensione;
14. il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative, che non abbiano raggiunto l’anzianità utile al conseguimento della pensione, e per tali categorie il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa, presso l’INPS, che “assolve una funzione di tutela previdenziale” e garantisce al lavoratore l’erogazione “di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria” (sentenza n. 113 del 2001, punto 6. del Considerato in diritto);
15. ha così ritenuto, il Giudice delle leggi, che nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra adeguatezza della tutela previdenziale e sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla, si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati;
16. va rimarcato, con il Giudice delle leggi, che l’indicata cornice normativa si colloca in un orizzonte sistematico di ampio respiro cui è sottesa la finalità di incentivare chi continua a mettere a frutto la professionalità acquisita a beneficio dell’amministrazione, senza sacrificare in misura sproporzionata i diritti di chi non abbia raggiunto l’anzianità utile a ottenere la pensione;
17. l’ordinamento, dunque, oltre a prevedere, nell’ipotesi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS, riconosce i particolari servizi prestati, che concorrono a determinare l’indennità una tantum corrisposta all’atto della cessazione dal servizio (D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 42 e 52);
18. esclusa, pertanto, in radice l’irragionevolezza della richiamata disciplina, va solo aggiunto, per completezza, che in difetto di espresse previsioni normative l’INPS non può riconoscere, nella provvista contributiva, periodi figurativi non coperti da contribuzione effettiva;
19. quanto alla regolazione delle spese – disattesa l’eccezione di nullità della notifica del controricorso, perfezionatasi in ragione della rappresentanza congiunta indipendentemente dall’erronea indicazione di uno dei difensori – la peculiarità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese del giudizio;
20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021