Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32494 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27485-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3099/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2405/41/2015, accoglieva il ricorso proposto da A.A. avverso l’avviso di accertamento TK7013407146-11.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4303/9/2016 dichiarava inammissibile l’appello.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per revocazione che veniva dichiarato improcedibile dalla CTR Lazio con sentenza 3099/18 in quanto non era stata prodotta dall’Amministrazione la copia autentica della sentenza di cui si lamentava l’errore revocatorio.

Avverso la detta decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64,65 e 66, poiché le nome che disciplinano il ricorso per revocazione nel processo tributario non prevedono l’obbligatorietà della allegazione della sentenza impugnata con esclusione quindi della sanzione dell’improcedibilità del ricorso nel caso di mancata allegazione, sottolineando che va esclusa l’applicabilità nel processo tributario dell’art. 399 c.p.c., comma 1.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte con una recente sentenza ha affermato quanto segue.

“Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, prevede che nel processo tributario si applicano le norme del c.p.c. solo per quanto non disposto dallo stesso decreto legislativo e sempre che siano con esse compatibili. 3.1.

Con riguardo al ricorso per revocazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, richiama espressamente l’art. 395 c.p.c., per quanto concerne i motivi di revocazione, mentre il medesimo D.Lgs., art. 65, riproduce, adattandolo al rito tributario, l’art. 398 c.p.c.. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per revocazione debba contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, per il ricorso in appello, e precisamente: a) l’indicazione della Commissione tributaria b) l’indicazione delle altre parti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti è diretto c) gli estremi della sentenza impugnata; d) l’esposizione sommaria dei fatti; e) l’oggetto della domanda, nonché f) la specifica indicazione del motivo di revocazione g) la prova dei fatti di cui all’art. 395 c.p.c. nn. 1, 2, 3 e 6 e h) il giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.

Il successivo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 3, stabilisce, inoltre, che “il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2", e, quindi, secondo quanto previsto per l’appello, implica che la domanda di revocazione si propone con ricorso che deve essere notificato alle parti in giudizio e deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3.

Le disposizioni normative sopra richiamate non contemplano, dunque, l’onere a carico del contribuente che propone ricorso per revocazione di allegare copia della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’indicazione in ricorso degli estremi della sentenza, e, peraltro, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, da intendersi richiamato dallo stesso D.Lgs., art. 3, pone a carico della segreteria della Commissione tributaria regionale l’onere di richiedere alla segreteria della Commissione tributaria provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

L’art. 66 dispone che davanti alla Commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa, salvo che non siano derogate dalle norme della Sezione IV dello stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il giudizio di revocazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66); pertanto, analogamente a quanto è previsto per il giudizio in appello, deve ritenersi che la segreteria debba acquisire d’ufficio il fascicolo della Commissione tributaria contenente la copia autentica della sentenza di cui si chiede la revocazione.

Va, di conseguenza, esclusa l’applicabilità nel processo tributario dell’art. 399 c.p.c., che opera in caso di revocazione proposta con citazione nel processo civile, trattandosi di disposizione non richiamata da quelle che disciplinano il giudizio di revocazione dinanzi alle Commissioni tributarie, le quali dettano una autonoma regolamentazione incompatibile con quella che impone, nel processo civile, l’onere di allegare la sentenza impugnata per revocazione” (Cass. 1233/20).

Alla luce, dunque, di quanto già ritenuto da questa Corte il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione nel merito del ricorso per revocazione, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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