LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30302-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 162 SC. C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SQUITIERI, che lo rappresenti e difende;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;
– controricorrente –
e contro
R.A., R.L., D.M.
,.R.F., C.L., GENERTEL SPA, RU.GI., M.A., ASSIMOCO ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4470/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 3/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
CONSIDERATO
che:
con sentenza n. 549/2016, pronunciando su tre cause riunite, inerenti al medesimo sinistro stradale, verificatosi a ***** in data *****, e proposte una da S.A. nei confronti degli eredi di Ro.Al. e dell’assicuratore di questi, un’altra da Ru.Gi. ed M.A. nei confronti degli eredi di Ro.Al. e dell’assicuratore di questi e l’altra ancora dai congiunti di Ro.Al. nei confronti di C.L. e Genertel S.p.a., il Tribunale di Civitavecchia rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di Ro.Al., deceduto nel sinistro stradale in parola; rigettò la domanda proposta da S.A., il cui veicolo aveva subito danni nel medesimo sinistro; dichiarò improcedibile il processo riassunto da M.A. e Ru.Gi. nei confronti di Ci.La.; dichiarò l’improponibilità della domanda di M.A. e Ru.Gi. nei confronti di Assimoco Assicurazioni; rigettò la domanda di M.A. e Ru.Gi. nei confronti di S.A., C.L. e Genertel S.p.a.; accolse la domanda di M.A. (per Euro 2.266,00) e di Ru.Gi. (per Euro 5.248,06) nei confronti degli eredi di Ro.Al. e Sara Assicurazioni S.p.a., regolò le spese tra le parti;
avverso la sentenza di primo grado proposero distinti appelli S.A. nonché i congiunti di Ro.Al.;
riuniti gli appelli, la Corte di appello di Roma rigettò sia l’appello principale che l’appello incidentale e regolò tra le parti le spese del secondo grado;
avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
Sara Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di coniglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RILEVATO
che:
con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1140 e 2054 c.c., il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale lo avrebbe ritenuto carente di legittimazione attiva ad avanzare la richiesta di risarcimento dei danni in quanto titolare del contratto di leasing finanziario con la società BMW Financial Service Italia S.p.a. dell’auto danneggiata nel sinistro, che risultava intestata alla predetta società e di cui il S. era mero utilizzatore;
il primo motivo è inammissibile, in quanto, oltre a non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. p. 4, in cui la Corte di merito ha rilevato, che, non essendo stato prodotto il contratto di leasing, non era dato sapere se, nel caso di specie, l’utilizzatore fosse tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, ovvero se, al momento della conclusione del contratto, gli fossero stati trasferiti anche tutti i rischi a cui la res avrebbe potuto essere soggetta, richiamando espressamente Cass. 14/03/2016, n. 4888, ed ha ritenuto, altresì, insussistente ogni elemento, anche di natura indiziaria, volto a dimostrare che il S. avesse subito un danno dal mancato utilizzo, ai fini lavorativi, della vettura), difetta pure di specificità, non avendo il ricorrente indicato quando ha precisamente depositato gli atti cui fa riferimento (fattura e contratto di leasing), essendosi a tale riguardo il predetto limitato a far riferimento ai gradi di merito ed alla costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di pace, né soprattutto ha precisato dove tali atti siano ora reperibili e neppure ha riportato, nel motivo all’esame, il contenuto del contratto di cui si discuta, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., sez un., 27/12/2019, n. 34469);
con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, omesso esame della fattura n. ***** e del contratto di leasing”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza agli atti della documentazione comprovante la legittimazione attiva in capo al S., non tenendo nemmeno in considerazione la fattura n. ***** relativa alla riparazione del veicolo incidentato; sostiene il ricorrente di aver prodotto in entrambi i gradi giudizio di merito sia il contratto di leasing che la già richiamata fattura, sicché il Giudice del secondo grado avrebbe omesso l’esame della documentazione prodotta limitandosi a rilevare la mancanza del contratto di leasing e nulla dicendo circa la presenza in atti della già richiamata fattura;
il secondo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già indicate in relazione al difetto di specificità del primo motivo ed inoltre per indeducibilità delle censura per come formulata, alla luce del principio affermato da Cass., 11/06/2018, n. 15043, secondo cui il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa, l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la pare assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., e l’illegittimità della condanna alle spese, sostenendo che l’accoglimento dei motivi dell’impugnazione comporterebbe la riforma anche della statuizione relativa alle spese del doppio grado del giudizio di merito;
il terzo motivo è inammisibile, trattandosi di un “non motivo” e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso e’, in ogni caso, inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per quanto sopra evidenziato, censurata con esito positivo (Cass., ord., 10/11/2020 n. 25278; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11813; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314; Cass. 27/10/2012, n. 17492; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n. 26959);
ritenuto che:
alla luce di quanto sopra evidenziato, vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi sia luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede;
vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/01/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021