LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6171/2021 R.G. proposto da:
Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Calcagno Marcello;
– ricorrente –
contro
Siciet S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Montella e dall’Avv. Alessandro Carlo Scalese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Avignone, n. 102;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Italiana Assicurazioni, Sirti S.p.a. e G.P.;
– intimato –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Frosinone emessa all’udienza del 16 febbraio 2021 nel procedimento n. 3291/2018 R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fresa Mario che chiede l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., della causa iscritta al n. 3291/2018 R.G., promossa da Generali Italia S.p.a. a tutela di credito risarcitorio azionato in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. contro la Siciet S.r.l. ed estesa poi, per effetto di chiamate in garanzia a catena, nei confronti di Italiana Assicurazioni, Sirti S.p.a. e G.P.;
il credito riguarda i danni materiali provocati, all’interno di un esercizio commerciale della società DEMA S.r.l., da una deflagrazione determinata da infiltrazioni di gas provenienti da perdita della conduttura stradale della rete cittadina, a sua volta cagionata, secondo l’attrice, dai lavori di scavo eseguiti in zona da operai della Siciet per l’installazione della fibra ottica;
il provvedimento di sospensione è motivato sul rilievo che la società danneggiata, Dema S.r.l. – assicurata da Generali Italia S.p.a. e da questa già indennizzata, donde l’esercizio dei suoi diritti in surrogazione – si è costituita parte civile nel procedimento penale iscritto al n. 585/16 R.G. nei confronti di F.F., legale rappresentante della Siciet, e di G.P., coordinatore per la sicurezza dei lavori predetti;
secondo il tribunale, infatti, ciò “determina la sospensione ex art. 295 c.p.c.” del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
avverso tale provvedimento Generali Italia S.p.a. propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, la Siciet S.r.l.;
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;
dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerate;
il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza.
CONSIDERATO
che:
a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce, in sintesi, che il procedimento de quo non poteva considerarsi soggetto a sospensione per la pendenza di procedimento penale, in assenza di alcun accertamento circa la ricorrenza, nella specie, dei tassativi casi in cui tale sospensione è prevista dall’art. 75 c.p.p.;
il ricorso è fondato e merita accoglimento;
e’ ormai consolidato il principio secondo cui, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra i due processi è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti;
la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata, ex art. 75 c.p.p., comma 3, all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 12/06/2006, n. 13544; Cass. 13/03/2009, n. 6185; 18/07/2013, n. 17608 in motivazione; 22/12/2016, n. 26863; v. anche, da ultimo, Cass. 15/07/2019 n. 18918; 04/03/2021, n. 5877);
nel caso di specie la sussistenza di tale indefettibile presupposto (costituzione di parte civile nel processo penale), lungi dall’essere accertata e affermata a fondamento della ordinanza impugnata, non risulta nemmeno dedotta da alcuna delle parti, ed anzi è pacifico in atti che ad essersi costituita parte civile non è Generali Italia S.p.a. (rimasta totalmente estranea al procedimento penale) bensì la sua assicurata Dema S.r.l. (presumibilmente, peraltro, come dedotto dalla odierna ricorrente, per residui cediti risarcitori non coperti dalla polizza e diversi pertanto da quelli già indennizzati da Generali);
non può invece di certo costituire ragione sufficiente per la sospensione del processo civile la mera circostanza della pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti;
il provvedimento impugnato va pertanto cassato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 sulla base del detto D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5, secondo cui “qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dello stesso D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto dello stesso D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento di sospensione e dispone che il processo prosegua.
Condanna la controricorrente e gli intimati, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021