LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14962/2015 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ALDO MORO N. 5, presso l’Ufficio Contenzioso dell’Area Affari Legali, rappresentata e difesa dagli Avvocati ALFREDO FAVA e LUIGI MILANESE;
– ricorrente principale –
contro
ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA n. 88, presso lo STUDIO LEGALE SPADAFORA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SPADAFORA, GIORGIO SPADAFORA;
– controricorrente –
e contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (già Assicurazioni Generali S.p.A. e INA ASSITALIA S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ALETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIAN LUCA DE BONIS;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
e contro
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2567/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014 R.G.N. 10519/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da M.A., tecnico radiologo alle dipendenze dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (in prosieguo: l’UNIVERSITA’) e, per l’effetto, accertava la responsabilità del datore di lavoro per la malattia diagnosticata al M. il ***** (leucemia mieloide acuta); condannava l’UNIVERSITA’ al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di Euro 596.464,60 oltre accessori. Dichiarava improcedibile la domanda di manleva proposta dall’UNIVERSITA’ nei confronti delle compagnie assicuratrici.
2. La Corte territoriale osservava che la natura professionale della malattia era stata riconosciuta dall’INAIL, che aveva liquidato la rendita e dalla stessa UNIVERSITA’, che aveva riconosciuto la causa di servizio (decreto del febbraio 2003) ed era contestata in causa soltanto genericamente.
3. L’UNIVERSITA’ non aveva fornito prova del rispetto delle prescrizioni imposte prima dal D.P.R. n. 185 del 1964 e poi dal D.Lgs. n. 230 del 1995, per la protezione dalle radiazioni; le risultanze processuali denotavano, piuttosto, un’assoluta trascuratezza nella manutenzione dell’ambiente di lavoro e nell’adozione di misure di prevenzione, anche individuali.
4. Il danno biologico, nella misura del 65% stimata dal ctu, andava integralmente risarcito, essendo la fattispecie sottratta ratione temporis all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 38 del 2000. Inoltre dalle deposizioni dei testi risultava che in ragione della malattia il M. aveva visto compromesse le proprie abitudini di vita, come del resto confermato da criteri di comune esperienza. L’importo del danno biologico (Euro 458.818,93 secondo le tabelle del Tribunale di Roma) doveva essere maggiorato del 30%, di cui il 20% a titolo di danno morale ed il 10% a titolo di danno dinamico-relazionale.
5. Quanto alla domanda di manleva proposta dall’UNIVERSITA’ nei confronti delle compagnie assicuratrici, il collegio aderiva all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di garanzia rimasta assorbita nel primo grado deve essere coltivata dall’appellato con appello incidentale condizionato, non essendo sufficiente la sua riproposizione nella memoria di costituzione in appello.
6. Nella fattispecie di causa l’UNIVERSITA’ non aveva proposto appello incidentale; pur a voler interpretare in modo estensivo la sua memoria di costituzione e a qualificare l’atto come appello incidentale, quest’ultimo era improcedibile per omessa notifica.
7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’UNIVERSITA’, affidato ad un unico motivo di censura, cui hanno resistito con controricorso GENERALI ITALIA spa (già ASSICURAZIONI GENERALI spa e INA ASSITALIA spa), ALLIANZ spa ed M.A.; il M. ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo di censura, cui l’UNIVERSITA’ ha resistito con controricorso. La compagnia assicuratrice FATA ASSICURAZIONE DANNI spa è rimasta intimata.
8. L’UNIVERSITA’ ed ALLIANZ spa hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. In via preliminare la Corte dà atto della irritualità della costituzione, con atto del 2 aprile 2001, per il sig. M.A. dell’avvocato Andrea Aletta in sostituzione dell’avv. Luigi Maria Cutolo, giusta procura in calce all’atto di costituzione. Il giudizio ha avuto inizio in primo grado nell’anno 2008 e pertanto non trova applicazione la modifica dell’art. 83 c.p.c., operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, che ha consentito di apporre la procura alle liti anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore (L. n. 69 del 2009 cit., art. 58, comma 1. L’avviso per l’odierna Camera di consiglio è comunque stato effettuato nei confronti del codifensore, avv. Gian Luca De Bonis.
2. Con l’unico motivo di censura l’UNIVERSITA’ ricorrente in via principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,106,333,343 e 346 c.p.c..
3. Oggetto della impugnazione è la statuizione di improcedibilità della domanda di manleva proposta nei confronti delle compagnie assicuratrici.
4. L’UNIVERSITA’ ha esposto che la domanda di garanzia era rimasta assorbita nel primo grado dal rigetto della domanda risarcitoria proposta dal M.; essa era integralmente vittoriosa sicché non aveva interesse a proporre appello incidentale mentre aveva correttamente riproposto la domanda di manleva nel resistere al gravame, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
5. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità della censura sollevata, anche in memoria, dalla controricorrente ALLIANZ spa, sul rilievo dell’omessa denuncia della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
6. Correttamente il ricorso è stato proposto sotto il profilo della violazione ed errata applicazione di norme di diritto – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – essendo oggetto di denuncia un vizio che non riguarda l’attività che il giudice compie nel governo del processo – fattispecie considerata dall’art. 360 c.p.c., n. 4 – ma l’interpretazione delle norme del codice di procedura civile accolta nella sentenza impugnata (cd. error in iudicando de iure procedendo).
7. Il motivo è fondato.
8. In epoca successiva al deposito della sentenza impugnata, la questione di causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’arresto del 19 aprile 2016 n. 7700; si è ivi affermato che nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle implicazioni (rivalsa) ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale (condizionato all’accoglimento dell’appello principale) ai fini della devoluzione al giudice d’appello della cognizione della domanda di garanzia ma è sufficiente la sua riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
9. Le Sezioni Unite hanno aderito all’indirizzo – enunciato nella pronuncia di Cass. n. 2051 del 2014, richiamata in ricorso- secondo il quale, in quanto non soccombente, il convenuto-appellato non ha alcun motivo di dolersi della decisione gravata con un’impugnazione incidentale, potendo limitarsi, se non vuole che si verifichi la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., a riproporre la domanda di garanzia non esaminata dal primo giudice e dunque rimasta assorbita.
10. Si è osservato che l’orientamento che esige l’appello incidentale anche quando sulla domanda di garanzia non vi sia stata pronuncia, per essere stata la domanda contro il garantito rigettata (e, dunque, per essere venuto meno l’interesse ad una decisione sulla domanda di garanzia) è basato sull’assunto che la richiesta del convenuto vittorioso di decisione in appello su quest’ultima in caso dell’accoglimento dell’appello dell’attore contro di lui, si risolve non già nella richiesta di mantenere ferma la sentenza impugnata, bensì nella richiesta di un effetto che ne presuppone la riforma; detto assunto, tuttavia, assegna all’appello incidentale una funzione del tutto ultronea rispetto a quella sua propria, che è quella di sottoporre a critica la decisione impugnata.
11. La pronuncia di improcedibilità della domanda di garanzia deve essere pertanto cassata, in quanto non conforme al suddetto principio, che in questa sede va ribadito.
12. Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto da M.A., con il quale viene dedotta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,29,30 e 31 Cost., in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale.
13.Nell’assunto del ricorrente incidentale, la sentenza impugnata avrebbe omesso di effettuare un’adeguata personalizzazione del danno, attribuendo un rilievo inadeguato al danno morale ed al danno esistenziale.
14. Il ricorso è inammissibile.
15. Il ricorso principale verte unicamente sul rapporto dipendente di garanzia, intercorrente tra l’UNIVERSITA’ e le compagnie assicuratrici; il M. non poteva rimettere in discussione con ricorso incidentale tardivo il rapporto principale (tra datore di lavoro e lavoratore), sul quale si era formato il giudicato, in quanto non investito dal ricorso in cassazione.
16. Peraltro il ricorrente incidentale deduce la violazione dei precetti costituzionali in riferimento ad una tipica valutazione di merito, sull’assunto di una autonomia del danno morale ed esistenziale, rispetto al complessivo danno non patrimoniale liquidato, smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 11 novembre 2008 n. 26972).
17. Conclusivamente il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di manleva proposta dall’UNIVERSITA’ nei confronti delle compagnie di assicurazione; la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per l’esame della stessa domanda.
18. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
19. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo grado in ordine alla domanda di garanzia.
20. Le spese del ricorso incidentale, stante la definitività della pronuncia sulla domanda risarcitoria del M., si liquidano in base alla soccombenza.
20. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del ricorso principale.
Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese nei confronti dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021