LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24621/2020 proposto da:
S.I., quale genitore dei minori D.A. e D.Y., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Marrocco Silena, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.P., quale tutore dei minori D.A. e D.Y., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Frigerio Mauro, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
D.G.F., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova;
– intimati –
avverso la sentenza n. 62/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2021 dal cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. In data 23/04/2020 il Tribunale per i minorenni di Genova ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori D.A. (nato a *****) e D.Y. (nato a *****), nonché ha dichiarato la decadenza dei genitori D.G. ed S.I. dall’esercizio della responsabilità genitoriale ed ha disposto l’inserimento dei minori in idonea famiglia adottiva selezionata dal Tribunale medesimo.
1.1. Nel corso del procedimento è stato evidenziato che i minori, sin dai primi anni di vita, sono stati affidati e seguiti dai Servizi Sociali ( A. alla nascita e Y. all’età di due anni) a causa dei problemi di tossicodipendenza e giudiziari dei genitori.
1.2. La situazione familiare era poi precipitata a seguito di un episodio accorso a Y., il quale, mentre si trovava temporaneamente presso il nonno materno, si ustionava con l’acqua di una pentola bollente, rovesciata per errore della compagna del nonno, affetta da patologie psichiatriche. Il minore, condotto in ritardo in ospedale dai genitori, dopo le dimissioni, non veniva riportato ai controlli successivi nonostante le esplicite indicazioni dei medici.
1.3. A seguito di tale episodio di grave incuria, nonché alla luce del comportamento poco collaborativo tenuto dai genitori nei confronti dei Servizi, il medesimo Tribunale, con decreto del 30/08/2017, sospendeva i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale ed incaricava i Servizi sociali a provvedere alla immediata collocazione extra-familiare dei minori.
1.4. Prima che si disponesse in tal senso, i genitori, debitamente informati della possibilità che nei loro confronti sarebbero stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, non si presentavano all’udienza perché traferitisi insieme ai figli a Reggio Calabria, presso la casa della nonna paterna. Nell’agosto 2017, quest’ultima, recatasi a Genova per assistere la madre anziana, si rivolgeva ai Servizi sociali comunicando di essere stata informata dai vicini del comportamento gravemente inadeguato dei genitori (uso di droghe, prostituzione della madre, trascuratezza gravi sui minori dal momento che A. era stato visto camminare sul cornicione di casa, mentre Y. era stato esposto per molte ore al sole nonostante le ustioni riportate). Invero, la nonna, una volta tornata a Reggio Calabria, trovava la casa in condizioni indecenti e decideva di allontanare il nucleo familiare.
1.5. I genitori, tornati a Genova, commettevano reato di rapina impropria sottraendo beni in un centro commerciale mentre si trovano con i minori ed erano così sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.
1.6. Nel giugno 2018 i minori erano collocati presso una famiglia affidataria. L’affidamento aveva esito negativo sicché nell’ottobre dello stesso anno erano inseriti in casa famiglia.
1.7. Dalle relazioni dei Servizi era emerso che Y. non era mai stato vaccinato ed, a seguito dell’ustione non curata, necessitava di terapia laser per curare i cheloidi formatisi nell’epidermide. Inoltre, gli stessi Servizi davano atto di una condizione di malessere dei minori (ad A. era diagnosticato un disturbo dell’attenzione con somministrazione di farmaci) e del fatto che in casa famiglia stavano bene e non chiedevano dei genitori.
1.8. D’altra parte, questi ultimi omettevano di intraprendere il percorso presso il SERT (posto come condizione prioritaria per il riavvicinamento ai figli). Il padre interrompeva i rapporti con i Servizi e la madre era ristretta in carcere per evasione dai domiciliari.
1.9. Il Tribunale, preso atto che nessun parente delle rispettive famiglie di origine dei genitori si è reso disponibile ad accogliere i minori, concludeva per la sussistenza di una condizione di abbandono dei minori non transitoria e non colmabile, riconducibile all’inadeguatezza dei due genitori ed all’assenza di valide figure familiari vicarianti.
2. Avverso la presente pronuncia ha proposto tempestivo appello S.I., madre dei minori, censurando, con il primo motivo, la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 25, per mancata audizione dei minori; con il secondo motivo, l’omessa indagine circa l’esistenza di figure parentali vicarianti entro il IV grado; con il terzo motivo, l’insussistenza dello stato di abbandono dei minori attesa la possibilità di recupero di adeguate funzioni genitoriali. Con comparsa si è costituito D.G. chiedendo per l’accoglimento del ricorso.
3. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 9/07/2020, ha rigettato il ricorso, così confermando integralmente il provvedimento di primo grado.
3.1. In merito alla mancata audizione dei minori, la Corte ha ritenuto l’ascolto superfluo, in considerazione della situazione di abbandono conclamato rappresentata dal Tribunale, ed, altresì, pregiudizievole per i minori, tenuto conto sia della loro età (rispettivamente sette e cinque anni), sia 400 della gravità dei traumi subiti a causa delle condotte irresponsabili e devianti di entrambi i genitori. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato la relazione di aggiornamento dei Servizi del 26/06/2020, dalla quale si evince che i minori hanno conquistato una situazione di serenità e stabilità a seguito della collocazione nelle famiglie affidatarie; situazione che verrebbe compromessa nel caso in cui i minori fossero sottoposti ad ascolto.
3.2. Con riferimento alla presenza di eventuali figure parentali vicarianti, la Corte d’Appello ha affermato che il Tribunale ha passato in rassegna tutte le figure parentali significative emerse nel corso del procedimento, indicando e motivando esaurientemente circa la loro inidoneità ad occuparsi dei minori.
3.3. Da ultimo, in ordine allo stato di abbandono, i giudici di appello hanno escluso la possibilità per i genitori di recuperare adeguate funzioni genitoriali in tempi compatibili con la preminente necessità di assicurare ai minori un contesto adeguato a consentire lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Precisamente, è stato evidenziato che, nonostante l’espletamento di ogni possibile modalità di intervento in favore del nucleo familiare, i genitori non hanno desistito dal loro stile di vita deviante, criminoso e pregiudizievole per i figli. Invero, entrambi sono finiti in carcere e si sono rifiutati, nel corso degli anni, di seguire un programma di disintossicazione, salve le recentissime manifestazioni di resipiscenza. Ha evidenziato, infine, la Corte, che il tentativo della parte appellante di ascrivere le problematiche dei minori non al vissuto familiare, ma allo sradicamento dal relativo contesto, oltre ad essere incongruo sulla base di tutto quanto è emerso dal costante e prolungato monitoraggio, è smentito dalla sopra citata relazione dei Servizi (del 26/06/2020), dalla quale emerge che i minori hanno raggiunto una condizione di serenità che prima non avevano.
4. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.I.. Il tutore dei minori, l’Avv. C.M.P., si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 2 e 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (e ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 posto che il provvedimento impugnato risulta motivato in modo apparente in punto di mancata audizione dei minori. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha reso note le ragioni in forza delle quali l’ascolto doveva ritenersi incompatibile con le effettive capacità di discernimento dei minori; capacità che sono state riconosciute dai Servizi ed emergono dagli atti del procedimento.
5.1. Il motivo è privo di fondamento posto che la decisione della Corte territoriale di non procedere all’ascolto dei minori risulta espressamente ed esaurientemente motivata in relazione al considerazione della loro età e della necessità di non compromettere la situazione di serenità e stabilità raggiunta con l’inserimento in casa famiglia a fronte dei gravi traumi subiti a causa delle condotte dei genitori. Per contro, la ricorrente prospetta una generica capacità di discernimento dei minori, rispettivamente di sette e cinque anni all’epoca del giudizio d’appello, inidonea a scalfire il solido impianto motivazionale sotteso al diniego dell’ascolto, funzionale alla tutela preminente dell’equilibrio psico-fisico dei minori.
6. Nel secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 posto che la Corte d’Appello ha motivato in modo apparente la constatata irreversibilità dello stato di abbandono dei minori, senza prendere adeguatamente in considerazione l’avvio, da parte della ricorrente, di un percorso di rieducazione iniziato con il suo ingresso in carcere.
6.1. Il motivo è privo di fondatezza poiché, contrariamente a quanto contestato da parte ricorrente, l’accertamento di fatto relativo allo stato di abbandono dei minori risulta espressamente ed esaurientemente motivato alla luce sia dell’esito negativo dei molteplici interventi di sostegno a favore del nucleo familiare, sia del mancato riconoscimento da parte dei genitori dei propri errori e del conseguente tentativo di correggerli, sia della situazione di serenità a stabilità raggiunta dai minori a seguito dell’inserimento in casa famiglia. Un simile accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, risulta insindacabile in presenza di adeguata motivazione, non potendo trovare spazio nel giudizio di legittimità censure volte alla mera prospettazione di letture alternative della situazione di fatto dedotta in giudizio.
6.2. Osserva, inoltre, il Collegio che i giudici d’appello hanno tenuto conto delle “recentissime manifestazioni di resipiscenza” della ricorrente, escludendo, tuttavia, che il recente percorso di cambiamento intrapreso con l’ingresso in carcere consenta di elaborare una prognosi positiva circa il recupero delle funzioni genitoriali in tempi definiti e compatibili con la preminente necessità di assicurare ai minori un contesto adeguato allo sviluppo della loro personalità.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si ritiene, tuttavia di applicare il principio della soccombenza in considerazione delle conseguenze della dichiarazione di adottabilità, coperta da giudicato, per i genitori biologici del minore che comprensibilmente induce a non tralasciare alcuna forma di resistenza e di difesa per tutelare la conservazione della genitorialità. Le spese processuali devono, pertanto, essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021