Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3267 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9228/2015 proposto da:

NINNYPUNKY S.A.S DI F.G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4767/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2014 R.G.N. 3477/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.9.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da NinnyPunky s.a.s. avverso i verbali di accertamento con cui l’INPS le aveva contestato omissioni contributive in danno di taluni collaboratori, ritenuti lavoratori subordinati;

che avverso tale pronuncia NinnyPunky s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria, con la quale ha inoltre eccepito la sopravvenienza di un giudicato a sè favorevole;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 161 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito rigettato con motivazione asseritamente apodittica il primo motivo di appello, che censurava la sentenza di prime cure per difetto di motivazione, ed altresì per aver insufficientemente motivato il rigetto delle doglianze mosse fin dal primo grado di giudizio nei confronti dell’accertamento effettuato in suo danno dall’INPS;

che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole di manifesta sproporzione delle sanzioni irrogatele dall’INPS alla luce di Corte Cost. n. 254 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7 (conv. con L. n. 248 del 2006), nella parte in cui prevedeva che l’importo delle sanzioni civili non potesse essere inferiore a Euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa irregolare che fosse stata accertata;

che va preliminarmente disattesa l’eccezione di sopravvenuto giudicato, rassegnata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., in relazione alla sentenza n. 10726/2015, con cui il Tribunale di Roma ha annullato le ordinanze ingiunzione emesse a suo carico dalla Direzione Territoriale del Lavoro sulla scorta del medesimo accertamento contenuto nel verbale oggetto del presente giudizio, atteso che fin dall’intestazione della sentenza cit. risulta che parte convenuta di quel giudizio era la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma e non anche l’INPS, come pure sostenuto a pag. 3 della memoria cit., e non può logicamente configurarsi alcun vincolo di giudicato rispetto ad una sentenza che abbia diversità di soggetti e di petitum (cfr. da ult. Cass. n. 16688 del 2018);

che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando che il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (cfr. in tal senso Cass. nn. 6788 del 2013 e 8766 del 2019), atteso che tale principio non opera allorchè il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale è intervenuto il giudicato e che tale autonomia deve in specie ravvisarsi per ciò che concerne la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione a fronte della commissione di un illecito amministrativo rispetto al rapporto contributivo che l’odierna ricorrente intrattiene con l’INPS per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti (arg. ex Cass. n. 2875 del 1999; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 2967 del 2016 e 24459 del 2019);

che, ciò posto, il primo motivo risulta inammissibile, giacchè, oltre a difettare d’interesse nella parte in cui censura l’argomentazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello concernente la presunta insufficienza delle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, avendo la Corte comunque proceduto ad un’autonoma rivalutazione delle emergenze istruttorie (cfr. punti 3.2, 3.3 e 3.4 della sentenza impugnata), pretende di veicolare un’inammissibile richiesta di riesame del materiale istruttorio acquisito al processo (cfr. in specie le argomentazioni contenute a pagg. 8-14 del ricorso), che è cosa in generale non possibile in questa sede di legittimità e nello specifico vieppiù preclusa dalla sussistenza di una doppia conforme in fatto (art. 348 ter c.p.c., u.c.);

che il secondo motivo è invece infondato, dal momento che, non risultando che abbia formato oggetto di specifica impugnazione in giudizio la misura delle sanzioni comminate dall’INPS (la sentenza impugnata nulla dice in proposito, nè parte ricorrente prospetta quando e come tale questione sarebbe stata prospettata nei precedenti gradi di merito), deve ritenersi operante al riguardo il principio secondo cui gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (così Cass. n. 20381 del 2012);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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