LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34190-2019 proposto da:
M.L., rappresentato e difeso dall’avv. INNOCENZO D’ANGELO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
V.R., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPINA PICELLI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1378/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 22.1.2008 M.L. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di V.R., della somma di Euro 8.100,00 a saldo delle prestazioni d’opera svolte dall’opposto in favore dell’opponente.
Nella resistenza del creditore opposto, il Tribunale rigettava l’opposizione, configurando il rapporto negoziale intercorso tra le parti in termini di prestazione d’opera e ritenendo non contestata l’esecuzione della stessa.
Interponeva appello avverso detta decisione il M. e si costituiva in seconde cure il V., resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 1378/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.L. affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso V.R..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
La controversia ha ad oggetto la domanda di pagamento del compenso per alcune prestazioni lavorative, proposto dal V. dinanzi al giudice ordinario e nelle forme del decreto ingiuntivo, sul presupposto che si trattasse di rapporto di lavoro autonomo. L’opposizione del M. è stata rigettata dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
Il ricorso proposto dal M. si articola su cinque motivi, i primi tre dei quali sono inammissibili perché propongono censure di omesso esame, in violazione di quanto previsto dall’art. 348-ter c.p.c., u.c..
Il quarto motivo, con cui il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare estinto il suo debito per effetto dell’offerta di un assegno bancario che il V. aveva rifiutato di ritirare, è inammissibile perché non si confronta con quanto risulta dalla decisione impugnata, secondo la quale il rifiuto era dovuto al fatto che il prestatore d’opera rivendicava il diritto ad un importo maggiore di quello portato dal titolo (cfr. pag. 5).
Il quinto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la controversia sarebbe rientrata tra quelle devolute alla competenza del giudice del lavoro, a fronte del carattere personale, continuativo e coordinato della prestazione d’opera, è a sua volta inammissibile in quanto la qualificazione della relazione giuridica intercorsa tra le parti è conseguenza di un accertamento di merito, che nella specie la Corte territoriale ha condotto, ritenendo che la presenza personale e continua del V. sul cantiere fosse coerente con la prestazione d’opera”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021