Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32672 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8899-2021 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO n. 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO;

– ricorrente –

contro

T.G. e S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6552/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con l’istanza introduttiva del presente procedimento, B.S. invoca la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte, sezione 2 civile, n. 6552/2018, nella parte in cui, a seguito dell’accoglimento del ricorso e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, proveniente dalla Corte di Appello di Perugia, si dispone il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. ACCOGLIMENTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6552/2018, in considerazione del fatto che l’utilizzazione, nel dispositivo della predetta decisione, dell’espressione “cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello…” evidenzia l’intenzione del collegio di rinviare il prosieguo del giudizio, a seguito della cassazione della pronuncia impugnata, ad una diversa sezione della medesima Corte di Appello che aveva pronunciato la decisione oggetto del ricorso. La successiva indicazione, nel dispositivo, della Corte di Appello di Catanzaro, in luogo di quella di Perugia, dalla quale la causa proveniva, e di fronte alla quale essa è stata effettivamente riassunta in sede di rinvio, deve pertanto considerarsi frutto di evidente errore materiale, la cui correzione può essere disposta con il ricorso alla procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’errore materiale.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie l’istanza di correzione, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza n. 6552/2018 di questa Corte, sezione seconda civile, sostituendo le parole “ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro” con le parole “ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia”. Conferma per il resto la statuizione di cui alla sentenza corretta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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