LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1356-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1266/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Liguria, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Genova, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da D.S.M. avverso un avviso di accertamento IVA 2006, aveva riconosciuto legittima la detrazione IVA per importo Euro 6.694,98, dichiarata dal contribuente su acquisti per Euro 33.474,91, pur se non annotati in contabilità.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva condiviso la sentenza di primo grado per motivi equitativi, effettuando un non consentito parallelismo con la deduzione dei costi ai fini IRPEF, atteso che il diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, sorgeva nel momento in cui l’imposta diveniva esigibile ed il suo concreto esercizio doveva avvenire, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto e cioè entro il biennio successivo al periodo nel quale l’imposta era divenuta esigibile; ed anche se, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di matrice Eurounitaria, l’inadempimento ovvero l’inesatto adempimento di obblighi formali non escludevano il diritto alla detrazione dell’imposta, laddove fossero stati osservati tutti gli obblighi sostanziali, la CTR avrebbe dovuto in ogni caso indagare circa la sussistenza ed il rispetto dei requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA (qualità d’imprenditore dell’acquirente; inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso) e, soprattutto, che il contribuente avesse effettuato la detrazione entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto;
che l’intimato non si è costituito;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26177 del 2019; Cass. n. 19938 del 2018), formatasi in tema d’IVA in esito ad una consolidata giurisprudenza Eurounitaria, è concorde nel ritenere che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, nella versione vigente al momento dell’annualità esaminata (2006), consente all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, nonostante il mancato riscontro nella contabilizzazione delle operazioni imponibili, quando si tratta di acquisti effettuati nell’esercizio d’impresa; quando l’acquirente rivesta la qualità d’imprenditore; quando i beni acquistati siano inerenti e strumentali allo svolgimento di detta attività imprenditoriale; quando il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto;
che la sentenza impugnata non risulta avere effettuato i riscontri di cui sopra per riconoscere in favore dell’intimato la detrazione IVA 2006 essendosi essa limitata a riconoscere detta detrazione per non meglio precisati motivi equitativi ed avendo censurato in modo del tutto assertivo la tesi dell’Agenzia delle entrate ricorrente, secondo cui la detrazione poteva essere esercitata fino alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008;
che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria in diversa composizione, anche per determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021