LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5117-2020 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrente –
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’Avvocato MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
M.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2157/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
IN FATTO E IN DIRITTO
– che I.M. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2157/19, del 25 giugno 2019, del Tribunale di Salerno, che – rigettando il gravame dallo stesso contro la sentenza n. 258/17, del 19 gennaio 2017, del Giudice di pace di Salerno – ha respinto la domanda di risarcimento danni ex art. 141 cod. ass., proposta nei confronti di M.T. e della società Cattolica Assicurazioni S.c.a.r.l. (già Fata Assicurazioni S.p.a.);
– che il ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver esperito azione diretta verso l’assicuratore del veicolo, e la conducente dello stesso, a bordo del quale egli viaggiava il 15 luglio 2013, in relazione ad un sinistro di cui era stato vittima in *****, consistito nella chiusura di una mano, nello sportello della vettura, ad opera di altro passeggero della stessa;
– che costituitasi innanzi al primo giudice la sola Fata Assicurazioni (rimanendo la M. contumace), istruita la causa mediante l’assunzione di prova testimoniale e l’espletamento di CTU medico-legale, la domanda veniva rigettata, in difetto di prova del nesso causale tra il danno e la condotta della conducente, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attore soccombente;
– che avverso la sentenza del Tribunale salernitano ricorre per cassazione lo I., sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 141cod. ass., “in quanto il Tribunale ha escluso la responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro evocando il caso fortuito”;
– che il secondo motivo denuncia – sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Cattolica Assicurazioni, chiedendo la reiezione del ricorso;
– che è rimasta solo intimata la M.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 marzo 2021;
– che essendo stata la proposta del consigliere relatore, di declaratoria di inammissibilità del ricorso, motivata sul rilievo di un possibile difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c. (essendovi agli atti una procura “ad litem” apposta su foglio aggiunto al ricorso e priva di qualsiasi riferimento tanto alla sentenza impugnata quanto al potere conferito al legale di ricorrere per cassazione, recando, invece, l’elencazione di una serie di poteri e facoltà del difensore del tutto “eccentrici” rispetto alle modalità di svolgimento del giudizio di legittimità), questo collegio ha ritenuto opportuno riconvocarsi, successivamente all’adunanza camerale del 16 marzo 2021;
– che, difatti, la Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9358/21, dell’S aprile 2021, ha rimesso alle Sezioni Unite una serie di questioni relative ai requisiti di validità della procura speciale da conferire al difensore cui sia attribuito il mandato a ricorrere per cassazione;
– che all’esito della disposta riconvocazione è apparso, pertanto, necessario a questo collegio rinviare a nuovo ruolo il presente giudizio, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021