LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 10284-2020 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.M.C. e G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via SFORZA PALLAVICINI n. 18, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA VALERI, rappresentati e difesi dall’avvocato CLEMENTINA AMBROSINO;
– controricorrenti –
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, MINISTERO dell’ISTRUZIONE, MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6175/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
G.P. e R.M.C., medici specializzandi, rispettivamente in cardiologia e in neurologia, chiesero e ottennero dal Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, la somma di cinquantamila Euro ciascuno a titolo di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie che prevedevano l’obbligo dello Stato Italiano di assicurare equa remunerazione per i periodi di specializzazione.
La Corte di Appello di Napoli, su impugnazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 6175 del 19/12/2019, ridotto la misura del risarcimento a poco più di ventiseimila Euro ciascuno.
Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, delle direttive nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 della L. n. 370 del 1999 e dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 c.c.
Resistono con unico controricorso G.P. e R.M.C..
La controversia è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c.
La proposta del Consigliere relatore, di definizione con pronuncia di manifesta fondatezza, è stata ritualmente comunicata alle parti.
I controricorrenti hanno depositato memoria nella quale hanno insistito nella prospettazione difensiva.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza, in quanto esso involge questioni rispetto alle quali non si è ancora determinato un indirizzo univoco nella giurisprudenza di questa Corte e stante la pendenza di questione concernente il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi, rimessa, dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021