LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20855-2015 proposto da:
FONDAZIONE E.N. P.A.M. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LABORATORIO DI ANALISI TIBURTINO VALERIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2069/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 8798/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 2069 del 2015, la Corte d’ Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda di accertamento negativo, intesa all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo contributivo commisurato al fatturato di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dichiarava che il contributo previdenziale richiesto dall’Enpam, L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 39, non era dovuto nella misura del 2 per cento del fatturato annuo societario, ma nella misura del 2 per cento del fatturato relativo ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture e dei rapporti di accreditamento con il SSN. 2. Ad avviso della Corte territoriale, in estrema sintesi, la individuazione della base imponibile non poteva che essere limitata ai compensi effettivamente liquidati ai professionisti medici, tale essendo l’unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, in quanto la lettura della norma proposta dall’ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell’imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello medico, nonché su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie.
3. Conclusivamente, la Corte territoriale ha dichiarato dovuto il contributo previdenziale del 2 per cento, richiesto dalla Fondazione Enpam L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 39, calcolato, senza abbattimenti, sugli importi versati ai professionisti medici che hanno partecipato alle prestazioni specialistiche rese in regime di convenzionamento nei confronti del servizio sanitario nazionale.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Fondazione Enpam, affidato a due motivi, cui ha resistito la s.r.l. Laboratorio di Analisi Tiburtino Valerio; la s.r.l. Laboratorio di Analisi Cliniche Ciocci è rimasta intimata.
5. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. La Fondazione Enpam, con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quinquies e sexies, art. 15-nonies, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
7. Con il secondo denuncia violazione dell’art. 101 Cost., comma 2, e illogicità manifesta della sentenza impugnata evidenziandosi come secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 132 e 133 del 2 maggio 1984), l’obbligo contributivo è indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati, poiché è preordinato all’interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost.; se ne deduce, quindi, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’imposizione che colpisce le società commisurata ai compensi e/o alle retribuzioni spettanti a ciascun lavoratore, con tesi non conforme alla logica solidaristica che connota gli obblighi di contribuzione delineata dagli artt. 38 e 53 Cost..
8. Si controverte dell’interpretazione della norma sull’obbligazione contributiva delle società di capitali accreditate col Servizio sanitario nazionale, ossia la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.
9 Assume la Fondazione Enpam che la Corte territoriale, stabilendo la possibilità di calcolare il contributo dovuto sulla più ristretta base costituita dai compensi erogati dalle società ai professionisti, avrebbe palesemente pronunciato una sentenza contraria alla lettera della legge, ed alla logica ad essa sottesa tenuto conto che la norma chiaramente fa riferimento al fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche per il computo complessivo delle somme dovute a titolo di contributi e, successivamente, obbliga le società accreditate a comunicare i nominativi dei medici che hanno partecipato all’attività di produzione del fatturato, al fine di procedere alla ripartizione.
10. Il ricorso è da accogliere.
11. La L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, ha introdotto tacitamente, innovando il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 nonies introdotto dal D.Lgs. n. 299 del 1999, art. 13 una particolare modalità di riscossione contributiva delle prestazioni specialistiche rese dai medici per conto delle società accreditate, stabilendo che “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all’attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.
12. Col prescrivere l’obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, la norma circoscrive chiaramente l’ammontare del fatturato da prendere in considerazione a quello prodotto dalle prestazioni specialistiche di detti professionisti, escludendo, al contempo, che la base di calcolo del contributo possa essere individuata nei compensi erogati dalla società agli stessi professionisti per tali prestazioni.
13. Va pertanto data continuità all’orientamento sin qui espresso da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 11254, 11257, 11561, 11590 del 2016, nn. 2005 e 6762 del 2017, n. 10959 del 2018, n. 18273 del 2019, n. 2669 del 2021) e in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità delle argomentazioni delle parti con quelle espresse nei suindicati precedenti, ci si può qui limitare a richiamare quanto già affermato nei menzionati arresti, dandosi per acquisite le argomentazioni poste a sostegno del principio di diritto che viene qui ribadito: Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri.
14. Il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021