Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32767 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18406-2020 proposto da:

R.M. (DECEDUTO), R.L.E., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUISA EBE RUSSO;

– ricorrenti –

contro

D.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MONETTI, VALERIA DIDONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 7/11/2019, la Corte d’appello di Campobasso, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.P.S. per la condanna di R.M. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore, nella propria qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, a seguito degli scritti pretesamente diffamatori o calunniosi redatti dal R. nell’esercizio delle proprie funzioni difensive di avvocato;

a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come i fatti ascritti dal R. al D.P. (e da quest’ultimo ritenuti lesivi delle proprie ragioni) fossero risultati veri, pertinenti rispetto all’oggetto del giudizio in cui furono evidenziati, oltreché rispettosi dei limiti di continenza espressiva e formale, con la conseguente insussistenza di alcun profilo di illiceità nella condotta del R. contestata dall’originario attore;

con la stessa decisione, il giudice del rinvio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio;

avverso la sentenza del giudice del rinvio, R.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

D.P.S. resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché per violazione dell’obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti dal giudice di legittimità e “intenzionalità del giudice di appello” (in relazione agli artt. 55 e 56 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c, n. 5), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente incongrua in relazione alla decisione di compensare le spese del giudizio, omettendo altresì di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del D.P. alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della prima sentenza d’appello successivamente cassata;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione su fatto decisivo e diniego di giustizia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di condannare il D.P. al pagamento delle spese del giudizio nonché di pronunciarsi sulla domanda proposta per la restituzione delle somme versate dai ricorrente in esecuzione della prima sentenza d’appello successivamente cassata, in conformità alla corrispondente richiesta avanzata in sede di rinvio;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice a quo illegittimamente disposto l’integrale compensazione delle spese di tutte le fasi e i gradi del giudizio, ritenendo arbitrariamente opinabili le questioni trattate sulla base di una motivazione di mero stile;

le censure avanzate dall’odierno ricorrente con i primi due motivi, limitatamente al punto concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d’appello (successivamente cassata), sono manifestamente fondate;

al riguardo, varrà preliminarmente osservare – in tal senso replicando alle corrispondenti argomentazioni sostenute nel controricorso depositato dal D.P. – come, pur avendo il ricorrente trascurato di invocare formalmente il rilievo della nullità della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in ragione dell’omessa pronuncia sulla domanda di condanna avente a oggetto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d’appello, le complessive doglianze avanzate dal ricorrente appaiono tuttavia articolate, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un’inequivoca sollecitazione del giudice di legittimità al controllo dell’effettiva sussistenza del vizio processuale chiaramente determinato nella sua inconfondibile portata;

sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4 (secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”) non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione);

ferma tale premessa, osserva il Collegio come, avendo il R. esposto le proprie censure in modo sufficientemente chiaro (tale da consentire di individuare inequivocamente la volontà di far valere il vizio consistito nell’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della prima sentenza d’appello, e della connessa nullità della pronuncia che ne deriva), debba altresì rilevarsi la manifesta fondatezza di detta censura, atteso che la corte territoriale – dopo aver espressamente riconosciuto l’avvenuta proposizione, da parte del R., in sede di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice del rinvio, della domanda di condanna del D.P. alla restituzione delle somme pagate in conseguenza della sentenza cassata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) – ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta domanda, così incorrendo nel vizio processuale inequivocamente rilevato dall’odierno ricorrente;

devono viceversa ritenersi inammissibili le restanti doglianze avanzate dal ricorrente (in parte con i primi due motivi, e integralmente con il terzo) con riguardo alla regolazione delle spese dei pregressi giudizi di merito e della precedente fase di legittimità;

sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia giustificato la disposta compensazione delle spese dei giudizi de quibus invocando la formula delle “gravi ed eccezionali ragioni”, nella specie integrate dalla “opinabilità delle questioni affrontate” e dalla “particolarità della loro natura”;

tale motivazione deve ritenersi tale – al di là dello stile conciso dell’argomentazione seguita – da individuare elementi di fatto sufficientemente identificabili, sul piano oggettivo, ai fini della riconoscibilità del percorso logico seguito, e ragionevolmente congrui, ai fini della giustificazione della decisione adottata (l’opinabilità e, dunque, la suscettibilità di differenti interpretazioni non irragionevoli delle questioni trattate; la particolarità della loro natura, desumibile dalle caratteristiche soggettive e oggettive del fatto, con particolare riguardo alla qualità soggettiva dei protagonisti della vicenda e alle specifiche, delicate funzioni dagli stessi esercitate), sì da integrare una motivazione sufficientemente accettabile, sul piano costituzionale, e legittima in relazione ai parametri normativi invocati;

ciò posto, le censure avanzate dall’odierno ricorrente, in relazione al punto concernente la regolazione delle spese dei giudizi in esame, finiscono col tradursi in una proposta di rilettura, sulla base di un apprezzamento irriducibilmente soggettivo, dell’esercizio del potere discrezionale sul punto spettante al giudice di merito, in forza di una prospettiva critica, come tale non consentita in questa sede di legittimità;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza dei primi due motivi, limitatamente al punto concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza d’appello cassata, e l’inammissibilità delle restanti censure concernenti la regolazione delle spese dei giudizi di merito e della precedente fase di legittimità, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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