Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32769 del 09/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22694-2020 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CANZERLO;

– ricorrente –

contro

R.S., FATA ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ITALIA SPA *****;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 10462/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 21/11/2019, il Tribunale di Napoli, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto da M.P. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, in via riconvenzionale, per la condanna di R.S. e della Generali Italia s.p.a. (quest’ultima nella qualità di impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada) al risarcimento dei danni subiti dal M. a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello, dopo aver rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dal M., ha dichiarato in ogni caso infondato l’appello proposto da quest’ultimo, dovendo ritenersi confermata la correttezza dell’accertamento del primo giudice in ordine alla riconducibilità della responsabilità del sinistro ad entrambi i relativi protagonisti, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2;

avverso la sentenza d’appello, M.P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2054 e 2043 c.c. e dell’art. 1227c.c., comma 1, nonché degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello omesso di pronunciare la (pur ritualmente richiesta) condanna delle proprie controparti al risarcimento dei danni subiti dal M. a seguito del sinistro dedotto in giudizio (ancorché nella misura percentuale dovuta), avendo lo stesso Tribunale di Napoli accertato la riconducibilità della responsabilità di tale sinistro alla rilevata concorrente responsabilità dei relativi protagonisti;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come, in sede d’appello, il M. abbia espressamente riproposto la domanda di condanna del R. e della Generali Italia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro per cui è causa (cfr. le stesse indicazioni contenute nella pag. 2 della sentenza impugnata);

a fronte di tale domanda, tuttavia, il Tribunale di Napoli – pur avendo ritenuto la procedibilità dell’originaria domanda di condanna proposta in primo grado dal M., e pur avendo riconosciuto l’avvenuta riproposizione di tale domanda di condanna in sede di appello – ha disposto il rigetto dell’appello proposto dal M. in conseguenza (“per l’effetto”) dell’avvenuto accertamento dell’uguale responsabilità dei protagonisti del sinistro nella provocazione del fatto dannoso (cfr. le prime tre righe della pag. 9 della sentenza impugnata);

ferme tali premesse, non può non rilevarsi la manifesta e irriducibile contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver accertato la responsabilità (ancorché concorrente con lo stesso danneggiato) del R. nella provocazione del sinistro oggetto di causa, ha omesso di trarne le coerenti conseguenze nel decidere sulla domanda del M. diretta alla condanna del R. e della Generali Italia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal veicolo del M. a seguito del sinistro in esame, essendo il giudice d’appello in tal modo incorso nell’evidente violazione di ciascuno dei parametri normativi (di carattere sostanziale e processuale) in questa sede invocati dall’odierno ricorrente;

sulla base di tali argomentazioni, rilevata la manifesta fondatezza della censura esaminata, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al punto indicato, con il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472