Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32770 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1113-2021 proposto da:

A.G., V.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VITALE, rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1580/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:

l’avv.to A.G., quale difensore di F.S., ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 1580/2020, depositata il 24 gennaio 2020, con cui questa Corte, tra le restanti statuizioni, ha condannato il fallimento della ***** s.p.a. in liquidazione al rimborso, in favore di F.S., delle spese relative all’incidente di sospensione della sentenza impugnata per cassazione, celebratosi dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore di F.S., che ne aveva fatto istanza;

il fallimento della ***** s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

l’avv.to A.G., difensore di F.S., aveva chiesto, nell’istanza di liquidazione delle spese relative all’incidente di sospensione della sentenza d’appello impugnata per cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle corrispondenti spese legali, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 01);

il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1580/2020, depositata il 24 gennaio 2020, sia corretto aggiungendo la frase “, da distrarsi in favore dell’avv. A.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “per la fase decisionale, oltre alle spese e agli accessori di legge”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1580/2020, depositata il 24 gennaio 2020, sia corretto aggiungendo la frase “, da distrarsi in favore dell’avv. A.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “per la fase decisionale, oltre alle spese e agli accessori di legge”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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