Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32772 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28369 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

M.S. (C.F.: *****) avvocato rappresentato e difeso pure dall’avvocato Antioca Giovanna Maria Pisanu (C.F.: PSN NCG 58D42 I452Z);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTRUM ITALY S.p.A. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura F.M., quale rappresentante di INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Pittalis (C.F.: PTT PTR 58D30 Z103Q);

– controricorrente –

e P.A.G.M. (C.F.: *****);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari –

Sezione di Sassari n. 281/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 (e notificata in pari data);

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

M.S. (debitore principale) ed il coniuge P.A.G.M. (terza datrice di ipoteca) hanno proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Nuoro.

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione di Sassari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il M., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Intrum Italy S.p.A., in rappresentanza di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14 giugno 2019 e, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente (cfr. a pag. 2 del ricorso), gli è stata notificata a mezzo P.E.C., in pari data.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e precisamente di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 (l’esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; l’indirizzo della Corte in proposito è consolidato da lungo tempo e riguarda, ovviamente, l’intero corso del giudizio di opposizione, ivi inclusa la fase di legittimità, onde non vi è alcuna ragione di rimettere la questione alle Sezioni Unite, come richiesto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2).

Detto termine scadeva dunque in data 13 agosto 2019.

La notifica del ricorso (datato 13 settembre 2019) risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 13 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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