Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32786 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31371-2019 proposto da:

PIRROTTI PREFABBRICATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE CINNERA MARTINO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MONTINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELA MURER e CRISTINA SPINELLI RESSI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2019;Ce- t udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il ***** Pirrotti Prefabbricati S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. *****, con il quale il Tribunale di Brescia gli aveva ingiunto di pagare a Montini S.p.a. la somma di Euro 10.066,11 a saldo di alcune forniture.

Nella resistenza della creditrice, il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che Montini S.p.a. avesse provato il credito azionato in via monitoria e che fossero prive di pregio le contestazioni mosse dalla debitrice opponente.

Interponeva appello avverso detta decisione Pirrotti Prefabbricati S.r.l. e si costituiva in seconde cure Montini S.p.a., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 405/2019, la Corte di Appello di Brescia rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pirrotti Prefabbricati S.r.l. affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso Montini S.p.a.

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso, previa verifica della sua tempestività.

La controversia ha ad oggetto la fornitura di materiale per l’edilizia. Montini Spa ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo, opposto da Pirrotti Prefabbricati Srl.

L’opposizione è stata rigettata avendo il Tribunale ritenuto raggiunta la prova del credito. La Corte di Appello ha a sua volta rigettato l’appello proposto da Montini Spa osservando che con il primo motivo di gravame quest’ultima aveva per la prima volta dedotto l’inesistenza del rapporto contrattuale, mentre con il secondo aveva contestato il prezzo, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno della propria doglianza.

Il ricorso (notificato l'***** avverso una decisione depositata il *****), è articolato in sei motivi, i primi cinque dei quali propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all’apprezzamento delle prove, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il sesto motivo, sul governo delle spese e sul raddoppio del contributo unificato, è a sua volta inammissibile avendo il giudice di merito liquidato le spese applicando il criterio della soccombenza ed essendo il raddoppio del contributo unificato una conseguenza automatica del rigetto dell’impugnazione (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che per mero errore materiale nella stessa è stato indicato che l’appello era stato proposto da Montini S.p.a., laddove -al contrario- il gravame risulta introdotto da Pirrotti Prefabbricati S.r.l., originaria opponente in prime cure.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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