Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32788 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31920-2019 proposto da:

RISTORANTE LA LANCETTA DI D.F.E. & C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. IVAN DI FEBO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

T.S., rappresentato e difeso dall’avv. DANIELA CECCHETTI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e contro

TELONCOPER S.R.L. e SPRECH S.R.L.

– intimati –

avverso la sentenza n. 605/2019 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il ***** il Ristorante La Lancetta di D.F.E. & C. S.a.s. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Terni gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di T.S., della somma di Euro 2.700,00 a saldo di alcune forniture.

Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, revocando il decreto e condannando l’opposta alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione il T. e si costituiva in seconde cure il Ristorante La Lanterna di D.F.E. & C. S.a.s., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 605/2019, il Tribunale di Terni accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo originariamente proposta dal Ristorante La Lanterna di D.F.E. & C. S.a.s., che condannava alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ristorante La Lanterna di D.F.E. & C. S.a.s. affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso T.S..

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

La causa ha ad oggetto l’opposizione spiegata dall’odierno ricorrente avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal T.S. per il saldo del corrispettivo di una fornitura di gazebo e altri materiali. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione revocando il decreto opposto mentre il Tribunale, su appello del fornitore e previo esperimento di consulenza tecnica sull’oggetto della fornitura, ha riformato la sentenza di prime cure, rigettando l’opposizione e confermando il decreto opposto. Il giudice di merito ha esaminato il comportamento delle parti e, all’esito, ha ritenuto contrario a buona fede il mancato adempimento, da parte dell’odierno ricorrente, dell’ultima rata di prezzo dovuta al fornitore.

Il ricorso, proposto dal Ristorante La Lancetta d.F.E. & C. Snc, è articolato in unico motivo, con il quale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito – secondo il ricorrente – dalla dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti. Il motivo è inammissibile poiché esso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e nella richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all’apprezzamento delle prove, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei soli confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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