Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32789 del 09/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32051-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO n. 31, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONIOLI;

– ricorrente –

contro

R.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DUSE n. 35, presso l’avv. STEFANO PANTALANI, rappresentata e difesa dall’avv. PIERLUIGI VINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2019 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il ***** S.A. evocava in giudizio Hyundai R.B. S.r.l. innanzi il Giudice di Pace di Padova per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante dai vizi di una autovettura, che l’attore aveva acquistato presso la società convenuta.

Nella resistenza della società convenuta, il Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, n. 605/2019, rigettava la domanda, ritenendo l’attore decaduto dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso R.B. S.r.l.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., INAMMISSIBILITA’ del ricorso, proposto avverso sentenza del Giudice di Pace di Padova pronunciata nell’ambito di una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100, con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa mobile venduta, proposta da S.A. nei confronti di Hyundai R.B. Srl, sul presupposto della tardività della relativa denuncia. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra la società convenuta e tale sig. G. (il cui cognome non è neppure indicato in ricorso), con il quale il S. avrebbe trattato l’acquisto della vettura di cui è causa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla non necessità della denuncia tempestiva del vizio, per effetto del sostanziale riconoscimento proveniente da parte venditrice.

Il contro ricorrente eccepisce invece l’inammissibilità del ricorso, perché diretto avverso sentenza del Giudice di Pace, di valore inferiore ad Euro 1.100, soggetta quindi ad appello nei soli casi previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

Va ribadito che “Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Rv. 605683: conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013, Rv. 625471; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27356 del 17/11/2017, Rv. 646773; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18086 del 31/08/2020, Rv. 659014; nonché, in una ipotesi di appello avverso decisione resa dal Giudice di Pace in materia di opposizione all’esecuzione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491, secondo la quale “… pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3"). Dal che discende l’inammissibilità del ricorso.

Con le due censure proposte, peraltro, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto tardiva la denunzia dei vizi della cosa venduta, facendo riferimento a circostanze – il rapporto che sarebbe esistito tra tale sig. G. e la società convenuta ed il riconoscimento del vizio che sarebbe stato espresso da parte venditrice – che non emergono dalla lettura della decisione impugnata e che il ricorrente neppure indica con precisione da quale documento o atto acquisito al giudizio di merito sarebbero confermate. I motivi dunque, al di là della loro intestazione, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, ravvisando l’inammissibilità del ricorso, poiché avverso la decisione impugnata il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472