Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32793 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32479-2019 proposto da:

R.P. e R.T., rappresentati e difesi dall’avv. ANGELO COPPOLA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

P.V. e PI.MA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, R.P. e R.T. proponevano opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Nola aveva liquidato in favore di P.V. il compenso di Euro 5.014,53 oltre oneri, per l’attività dal predetto svolta come C.T.U. nell’ambito di una controversia civile pendente tra gli opponenti e Pi.Ma..

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione R.P. e R.T., affidandosi ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso introduttivo e memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., ACCOGLIMENTO del ricorso, articolato su un unico motivo, proposto avverso ordinanza del Tribunale di Nola che ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente depositata in cancelleria, l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data *****. Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso il giudice di merito ha dato rilievo alla data in cui la busta telematica contenente il ricorso è stata aperta dall’ufficio del ruolo generale del Tribunale.

Va ribadito, sul punto, il principio per cui “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644, relativa ad un caso in cui l’appello, da proporre nella forma del ricorso, era stato depositato in via telematica l’ultimo giorno utile, ma l’esito positivo del controllo automatico della busta telematica era stato comunicato il giorno successivo; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632, egualmente relativa ad un appello proposto con ricorso depositato in via telematica; Cass. Sez. 61, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018, Rv.647892, concernente un’opposizione allo stato passivo era stata proposta mediante atto depositato telematicamente; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018, Rv. 647346, secondo cui ai fini della continenza la pendenza del procedimento monitorio va apprezzata con riferimento al momento in cui avviene il deposito, e quindi si genera la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, e non a quello successivo in cui il personale di cancelleria ne cura effettivamente l’iscrizione al ruolo)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola, in differente composizione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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