LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 29116-2020 proposto da:
S.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IDA STEFANIA QUAGLIO;
– ricorrente –
contro
C.L., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 10019/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
S.B.A. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 10019/20, depositata il 28/5/2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da C.L. nei confronti dello S. e della Unipol Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza Corte d’Appello di Catanzaro n. 158/2018 depositata il 19/1/2018, e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore “dei resistenti”, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis;
nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della richiamata ordinanza nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore “dei resistenti”, senza specificare, con riguardo a S.B.A., che dette spese avrebbero dovuto essere corrisposte in favore dello Stato, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, risultando lo S. ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
il ricorso per correzione di errore materiale è fondato;
al riguardo, secondo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, con la conseguenza che il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate);
ciò posto, la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020, Rv. 657022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019, Rv. 654311 – 01);
nel caso di specie, con il dispositivo dell’ordinanza di cui è richiesta in questa sede la correzione, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente e in favore “dei resistenti” risultati vittoriosi in quel giudizio di legittimità, anziché (per quel che riguarda la posizione di S.B.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato), in favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133;
in forza di tali premesse, in accoglimento dell’odierna istanza, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza secondo le indicazioni di cui al dispositivo che segue;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10019/20, depositata il 28/5/2020, sia corretto aggiungendo, dopo “accessori di legge”, le seguenti parole: “disponendo che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate in favore di S.B.A. sia eseguito a favore dello Stato”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021