LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28032/2015 proposto da:
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento della ***** S.p.a., in persona del curatore Dott. T.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Merlini Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Pisani Massamormile Andrea, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Silos Granari della Sicilia S.r.l,, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 103, presso lo studio dell’avvocato Chiummiento Raffaella, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. C.F. di ***** – Rep. n. *****;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5249/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA Giovanni Battista, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Picciariello Pasquale, dell’Avvocatura che si riporta;
uditi, per i due controricorrenti, gli avvocati Merlini Marco, con delega orale, e Chiummiento Raffaella che si riportano.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5249/2015, depositata in data 23/9/2015, – in controversia promossa, nel 2001, da ***** spa, nei confronti di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentire dichiarare risolto il contratto concluso, a seguito di bando di gara, tra AIMA (cui era subentrata AGEA) ed essa parte attrice, avente ad oggetto, nell’ambito del sostegno alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo, la fornitura di pasta agli indigenti, per grave inadempimento di AGEA (la quale avrebbe dovuto fornire tramite soggetti “assuntori” il mais, atteso che l’Ente, non avendo proprie strutture, si avvale necessariamente di operatori iscritti in appositi albi, previa stipulazione di convezione), e per sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni, con domanda riconvenzionale, di contrapposta pronuncia risolutiva e risarcitoria, e chiamata in causa, da parte di Agea, delle società Pa. spa e Silos Granari di Sicilia, soggetti “assuntori”, presso i quali dovevano essere ritirati i quantitativi di mais oggetto dell’offerta, per essere da queste società rilevata indenne da ogni eventuale responsabilità, – ha confermato la decisione di primo grado (del 2010), che aveva, separata la domanda tra Agea e Pa., accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto per inadempimento di Agea, nella fornitura del mais occorrente per la lavorazione della pasta (consegnato in ritardo e di qualità scadente), condannando la stessa al pagamento all’attrice della somma di Euro 417.169,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria, respinte la domanda riconvenzionale e la domanda di manleva proposte da Agea.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che le distinte obbligazioni a carico di Agea (di consegnare a mezzo dei suoi assuntori il mais entro il termine del 30/5/1999, salvo proroga concessa da Aima-Agea) e della ***** (di fornitura della pasta ad enti caritatevoli, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, nella specie avvenuta il 18/6/1999) erano in rapporto di corrispettività e sinallagmaticità, nel senso che l’obbligazione di Aima-Agea doveva essere adempiuta precedentemente rispetto quella a carico di *****, e che era provato l’inadempimento di Aima-Agea alla propria obbligazione, con conseguente risoluzione del contratto. Nè, ad avviso della Corte di merito, poteva ritenersi non imputabile ad Aima-Agea l’inadempimento, stante l’inadempimento, asserito, di Silos Granari della Sicilia, da un lato, non risultando che quest’ultima avesse aderito alla proposta di Aima di rinnovo del contratto di assuntoria per la campagna successiva a quella cerealicola del 19961997 e, dall’altro lato, essendo dimostrato che Aima non aveva provveduto a ritirare il mais depositato presso l’assuntore (“il cui deposito non aveva più causa in mancanza di rinnovo del contratto”) ovvero non aveva provveduto a garantirne la conservazione (avendo Aima autorizzato trattamenti anticrittogamici, dopo varie richieste di Silos soltanto con nota del 6/7/1999).
Avverso la suddetta pronuncia, la AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura propone ricorso per cassazione, notificato il 30/11/2015, affidato a quattro motivi, nei confronti di Fallimento ***** spa e di Silos Granari della Sicilia spa (che resistono con distinti controricorsi, notificati, rispettivamente, l’11 (lunedì) e l’8/1/2016). I controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1218 e 2909 c.c., rilevando, in questa sede di legittimità, essere sopravvenuto, un giudicato esterno, nell’ambito di un giudizio tra Agea e Silos Granari della Sicilia, sulla perdurante efficacia (in forza di proroghe disposte da Agea, per la campagna 1998-1999 e quindi fino al 30/9/1999) del contatto di assuntoria in capo a Silos, per effetto della sentenza n. 22812/2009 del Tribunale di Roma, passata in giudicato; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 196,1207,1209 e 1210, nonchè art. 1228 c.c., in punto di rigetto della domanda di Aima-Agea di manleva nei confronti di Silos, sul presupposto della cessazione del contratto di assuntoria e del comportamento di Aima, che non aveva provveduto a ritirare il prodotto (il mais) presso l’assuntore, anche in difetto di offerta formale della prestazione restitutoria da parte di Silos; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5m di fatto decisivo, rappresentato dal contenuto delle pattuizioni contrattali del contratto di assuntoria tra Aima-Agea e Silos Granari della Sicilia, dalle quali emergeva l’obbligo di Silos di consegnare il mais a *****, come indicato da Aima; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’inadempimento all’obbligo specifico di consegna del mais da parte di Silos Granari nei confronti dell’aggiudicatario della gara.
2. Il PG ha depositato conclusioni scritte, proponendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso di Agea, assorbiti i restanti, in punto di giudicato esterno sulla vigenza, al luglio 1999, del contratto di assuntoria tra Agea e Silos Granari di Sicilia.
3. Le prime due censure sono inammissibili.
La ricorrente Agea deduce che il contratto di “assuntoria”, concluso il 19/11/1994 tra l’Ente di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA, cui poi è subentrata l’AIMA, prima, e l’AGEA, poi) e la Silos Granari della Sicilia srl, in base al quale quest’ultima doveva espletare le operazioni esecutive d’intervento nel mercato di cereali di cui alla L. n. 610 del 1982, art. 8 (e, in particolare, la gestione e la buona conservazione del prodotto giacente, al termine delle precedenti campagne di commercializzazione, presso i propri magazzini, ai fini del trasferimento alla nuova campagna, con responsabilità dell’assuntore per perdita del prodotto, non dovuta “a cali naturali dispersioni”), non era cessato alla data del luglio 1999 (precisamente del 15/7/1999, termine per il ritiro del mais), come accertato in altro giudizio (n.r.g. 28252/2003, avente ad oggetto opposizione promossa da Agea, nei confronti di Silos Granari Sicilia, avverso il decreto ingiuntivo con il quale si era ingiunto all’ente pubblico di pagare alla società il corrispettivo dovuto, a titolo di corrispettivo residuo per le attività svolte nel periodo dal 1/7/1998 al 30/9/2002), con sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 22812 del 6/11/2009, non impugnata e quindi passata in giudicato il 22/12/2010; in detta pronuncia, in parte motiva, era stato ritenuto, pacificamente, prorogato fino alla “campagna 1997-1998 (1.7.1997-30.6.1998)” e poi “con Decreti 1 luglio 1998, n. 403 e 18 maggio 1999, n. 609… prorogato dapprima per la campagna 1998-99 e quindi fino al 30.9.1999”, dovendosi ritenere che, pur dopo la cessazione del c.d. albo degli assuntori, alla data del 30/6/1998 (con decadenza di tutte le iscrizioni all’Albo degli assuntori AIMA) non costituente condizione di capacità negoziale dell’assuntore, la società, avendo continuato, anche per la campagna 1998-1999, ad eseguire le medesime prestazioni caratterizzanti il precedente periodo avesse tacitamente manifestato la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto di AIMA e di proseguire il rapporto conformemente al Decreto 1 luglio 1998, n. 403.
Come emerge anche dalla decisione impugnata, la ***** spa aveva fondato la domanda, nei confronti di Agea, di risoluzione (e risarcimento danni) del contratto per la fornitura di pasta di semola di grano duro agli indigenti, stipulato con AGEA (subentrata ad AIMA), a seguito di bando di gara, per effetto di aggiudicazione definitiva del 18/6/1999, sul fatto che essa non aveva potuto ritirare nei termini fissati il mais necessario alla lavorazione della pasta presso i magazzini d’intervento gestiti dalla Silos Granari di Sicilia, in quanto detto assuntore aveva rifiutato la consegna, per essere il prodotto, a suo dire, “sottoposto a pignoramento”, ed essendo comunque il mais giacente nei suddetti magazzini inutilizzabile.
Assume la ricorrente che la prima ratio decidendi della sentenza impugnata della Corte d’appello, fondata sulla cessazione, al luglio 1999, del rapporto di assuntoria tra Aima-Agea e Silos Granari di Sicilia, sarebbe venuta meno per effetto dell’accertamento, in parte motiva di sentenza passata in giudicato, della vigenza del suddetto contratto, per quanto qui interessa, anche per la campagna cerealicola fino al settembre 1999, cosicchè Aima non aveva l’obbligo di ritirare il mais presso l’assuntore Silos Granari di Sicilia, non essendo cessato all’epoca in contratto in essere tra le parti. Deduce pertanto la ricorrente che la sentenza impugnata debba essere riformata, avendo affermato, invece, la responsabilità esclusiva di Agea, nel presupposto della cessazione del contratto di assuntoria tra essa e Silos Granari di Sicilia, all’epoca, e respinto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Silos Granari di Sicilia, per suo inadempimento all’obbligo di consegna del mais.
La controricorrente Silos Granari ha dedotto che la sentenza del Tribunale di Roma, effettivamente, anche suo dire, passata in giudicato nel 2010, ha accertato altresì la diligenza della Silos Granari nelle operazioni di conservazione del prodotto, rigettando l’eccezione riconvenzionale di compensazione e la correlata domanda riconvenzionale di condanna proposta da Agea e condannando quest’ultima al pagamento alla Silos Granari della somma di Euro 788.958,22, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. La stessa parte ha altresì dedotto di avere, con atto del 5/5/1999, inoltrato ad Aima formale messa in mora, comunicando altresì di esercitare (ritenendo che, per effetto della cessazione del contratto di assuntoria, si fosse instaurato un rapporto privatistico di deposito) il diritto di ritenzione sul prodotto giacente, ex art. 2761 c.c., a garanzia del proprio diritto di credito in relazione ai corrispettivi dovuti da Agea, cosicchè essa si era legittimamente rifiutata, nel giugno 1999, di consegnare il mais a *****.
La Curatela del Fallimento ***** ha eccepito l’inopponibilità ad essa del suddetto giudicato esterno, essendo l’efficacia soggettiva circoscritta, ex art. 2909 c.c., ai soggetti messi in condizione di intervenire nel giudizio (e ***** non aveva partecipato al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra Agea e Silos Granari di Sicilia) ed ha comunque dedotto che Agea non poteva limitarsi ad eccepire l’impossibilità della propria prestazione per fatto del terzo ma doveva dimostrare la propria assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento, il che non era avvenuto, non avendo, ad esempio, dimostrato di avere pagato quanto richiesto a titolo di compenso a Silos Granari, con riserva di ripetizione, oppure di avere fornito diversamente il mais a *****.
Orbene, la produzione in questa sede di legittimità della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma n. 22812 del 6/11/2009, non impugnata e quindi passata in giudicato il 22/12/2010, è inammissibile, in quanto essa doveva essere allegata in sede di merito: la causa n. 6947/2010 r.g. è stata infatti decisa con sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5249/2015, in questa sede impugnata, all’esito dell’udienza del 30/1/2015.
In sede di appello non è neppure contestato dalla ricorrente che vi fosse stato il deposito di detto giudicato esterno: la Corte d’appello ha motivato la propria decisione nel senso che non fosse stato “documentato” dall’appellante che Silos Granari di Sicilia avesse aderito alla proposta di Aima di rinnovo del contratto di assuntoria per la campagna cerealicola 1998-1999.
Invero, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26041/2010), nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicchè solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (conf. Cass. 14883/2019; Cass. n. 11112/2008; Cass. n. 16376/2003; Cass. S.U. n. 13916/2006).
Si è quindi chiarito (Cass. 26041/2o10) che “nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso”.
Quindi si è ribadito (Cass. 21170/2016) che “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio” (principio ribadito da Cass. 1534/2018). Si è altresì precisato (Cass. 14883/2019) che “nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso”.
Nella specie, poichè il giudicato invocato si sarebbe formato in epoca ben anteriore alla definizione del giudizio di appello, la sua produzione non può avvenire in questa sede, stante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non potendosi quindi avere riguardo, ai fini della decisione, al contenuto della sentenza di cui parte ricorrente invoca l’efficacia di giudicato.
4. Le successive doglianze sono inammissibili (non essendo validamente censurata la ratio decidendi fondante la decisione impugnata).
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021
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