LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17542/2020 R.G. proposto da:
I. Avv. I.M., rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, Via Appia Nuova n. 612, presso lo studio dell’Avv. Virginia Iannuzzi;
– ricorrente –
contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Del Forno, Mauro Panzolini e Paolo Santucci, con domicilio eletto in Roma, Viale Europa, n. 190, presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 2378/2019, depositata il 17 dicembre 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. I.M. ottenne, nel 2016, dal Giudice di pace di Cervinara, sei decreti ingiuntivi (dal n. ***** al n. *****) nei confronti di Poste Italiane S.p.a. per il rimborso del costo imputato a comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
A sostegno dei ricorsi aveva dedotto che Poste Italiane s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, erroneamente includendo però nel relativo costo anche quello sostenuto per l’invio al destinatario della detta CAN: invio che egli sosteneva non essere invece dovuto dal momento che ogni singolo atto era indirizzato a persona giuridica ed era stato ricevuto da “addetto alla ricezione degli atti”.
L’opposizione proposta, con unico atto, avverso detti decreti, venne rigettata dall’adito giudice.
2. Interpose appello Poste Italiane s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere titolare passivo delle avverse pretese restitutorie l’Ufficiale Giudiziario, e contestando comunque la fondatezza delle stesse.
Con sentenza n. 2378/2019 del 17/12/2019 il Tribunale di Avellino ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del giudice di pace, ha accolto l’opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti condannando l’appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato il Tribunale che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, nel prevedere la spedizione di raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, “non contiene alcun distinguo tra il caso in cui il piego non ricevuto dal destinatario personalmente sia indirizzato a persona fisica e quello in cui il piego sia indirizzato a persona giuridica” e che, in tale ultima ipotesi, “ben può il recapito essere effettuato personalmente, se eseguito nelle mani del legale rappresentante, ovvero a mani di persona diversa dal legale rappresentante”, con la conseguenza che, “ove si verifichi tale eventualità non v’e’ ragione per escludere, a discrezione dell’agente postale, l’operatività della disposizione citata”.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l’Avv. I.M. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Poste Italiane s.p.a. con controricorso.
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2-quater, (rectius: del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella L. n. 31 del 2008).
Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l’art. 145 c.p.c., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l’agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l’altro, il precedente costituito dall’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte.
2. Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6).
Ed infatti, da un lato, non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall’altro, fa riferimento ad atti – in particolare l’asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche – senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell’accaduto, né tanto meno indicando se, dove e quando i documenti dai quali il suo reale svolgimento sia attestato, siano stati prodotti nel giudizio di merito e poi in quello di cassazione.
In osservanza degli oneri previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e 369 c.p.c., n. 4, è invece, come noto, necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; Cass. 06/11/2012, n. 19157; Cass. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Sez. U. 23/09/2019, n. 23553).
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021