Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32825 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10693-2020 proposto da:

B.L.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE id CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TRISCARI SPRIMUTO;

– ricorrente –

contro

P.M.C., G.M.G., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3898/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata l’01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

P.M.C. e G.M.G. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Acireale, B.L.S., l’odierno ricorrente, e Unipolsai F.G.V.S., chiedendone la condanna, in solido, al pagamento di Euro 2.600,00, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’incidente stradale verificatosi in data 29 aprile 2015, allorché l’auto guidata da G.M.G., di proprietà di P.M.C., sarebbe stata investita da quella di proprietà e condotta da B.L.S. che impegnava il crocevia, nonostante il semaforo rosso.

B.L.A., costituitosi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, adducendo la esclusiva responsabilità di G.M.G. nella causazione del sinistro e chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di 1.410,00, da cui detrarre Euro 200,00 ottenuti in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 163/2019, accoglieva la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale.

Il Tribunale di Catania, investito dell’appello da B.L.S., il quale lamentava la ricostruzione della dinamica del sinistro e il rigetto immotivato della richiesta CTU, confermava, con la sentenza n. 3898/2019, resa pubblica in data 1 ottobre 2019 e comunicata tramite Pec dalla cancelleria in data 2 ottobre 2019, la decisione di prime cure.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.L.S., basandosi su due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione, atteso che la sentenza si limiterebbe a riprodurre la decisione di prime cure e come quest’ultima le dichiarazioni dei testi escussi, senza dar conto dei motivi di impugnazione e senza neppure motivare per relationem. In particolare, la ricostruzione della dinamica del sinistro si sarebbe basata sulla testimonianza di L.F., senza considerare le censure di inattendibilità ad essa mosse con l’atto di appello, fondate sulla inattendibilità del teste, sulle incongruenze e contraddizioni della sua deposizione, sul mancato riscontro di quanto da lui dichiarato: secondo il ricorrente, il teste non aveva una visuale del luogo teatro dell’incidente, non era stato in grado di affermare con certezza se al momento dell’attraversamento dell’incrocio G.M.G. avesse il semaforo verde. Non solo: il giudice a quo avrebbe confuso le dichiarazioni rese in giudizio con quelle rese fuori dall’udienza, non avrebbe tenuto conto delle incongruenze tra le dichiarazioni processuali e quelle extraprocessuali, non avrebbe preso in considerazioni altre testimonianze e/o ne avrebbe tenuto conto solo in parte, non avrebbe tratto alcuna conseguenza dal fatto che l’auto di G.M.G. dopo l’impatto non era riuscita a fermarsi ed era andata a sbattere contro il guardrail, non avrebbe ammesso la CTU con una motivazione – perché inutile ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente e tale da prolungare ingiustificatamente la decisione della lite – contraddittoria, illogica, incoerente ed insufficiente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 118 disp.att. c.p.c., comma 1, in punto di mancata ammissione della CTU, giustificata, secondo la prospettiva del ricorrente, frettolosamente, facendo leva sulla rottamazione del veicolo degli appellati, senza prendere in considerazione la possibilità di periziare l’auto antagonista e lo stato dei luoghi, di trarre elementi dai rilievi tecnici eseguiti sul percorso fatto dall’auto dopo l’impatto.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Nessuno dei due si misura con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., che, nel caso di doppia conforme, cioè di sentenza di appello che confermi quella di primo grado sulla scorta della valutazione delle medesime situazioni di fatto, circoscrive la ricorribilità per cassazione ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3) e 4) (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053).

E’ appena il caso di aggiungere, quanto al primo motivo, che esso sollecita una rivalutazione degli accertamenti fattuali estranea al perimetro del sindacato di legittimità, perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; quanto al secondo che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, decidere se disporre o meno la CTU: potere che va contemperato con il principio secondo cui il giudice ha sempre l’obbligo, inequivocabilmente soddisfatto nel caso di specie, di motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa.

4. Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.

5. Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

1.6. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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