LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10053-2020 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSA PISANI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90 presso lo studio dell’avvocato LILLI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARISTELLA OTTAVIANA PAOLI’;
– controricorrente –
contro
M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1113/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 5/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e di M.A. e avverso la sentenza n. 1113/2019, pubblicata il 5 dicembre 2019, del Tribunale di Vibo Valentia che, accogliendo per quanto di ragione il gravame proposto dal predetto Comune e in riforma parziale della sentenza appellata n. 183/2014 emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Vibo Valentia in relazione alla domanda risarcitoria avanzata da M.A. per essere responsabile l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, nei cui confronti il primo Giudice aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, e ha condannato tale Amministrazione al pagamento della somma di Euro 1.371,07, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in favore della M., a titolo di risarcimento dei danni riportati dall’auto di proprietà di quest’ultima, nella circostanza guidata da tale sig. T., a causa di una buca presente sulla strada che conduce dalla frazione di ***** a Vibo Valentia, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore della M. e del Comune di Vibo Valentia;
il Comune di Vibo Valentia ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
l’intimata M.A. non ha volto non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, rubricato “Violazione, falsa ed errata applicazione ed interpretazione ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 e ss., denominato “Nuovo Codice della strada”, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 4 e ss., denominato “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, nonché della Delib. della Giunta Comunale 21 luglio 2005, n. 254, con la quale il Comune di Vibo Valentia, in via definitiva ed in conformità della predetta normativa ha delimitato la sua perimetrazione urbana”, la ricorrente sostiene che il luogo teatro del sinistro ricadrebbe all’interno della perimetrazione urbana delimitata, in via definitiva e ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2 commi 5 e 7, con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata nella rubrica del mezzo e sarebbe ubicato all’interno del centro abitato di ***** in cui “corre” la S.P. ***** e a tale riguardo richiama la “nota a firma del Responsabile del Settore III Arch. C.G. – Ente Provinciale di Vibo Valentia – del 04.12.2012 prot. *****”; ad avviso della ricorrente, avendo il Comune, con la detta delibera, “delimitato la perimetrazione urbana in via definitiva all’interno della quale rientrano le diverse frazioni tra cui quella di ***** con una popolazione superiore a diecimila abitanti, i tratti delle strade che, se pur appartenenti all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, attraversano la perimetrazione urbana del Comune di Vibo Valentia costituiscono strade comunali, con conseguenti effetti che la legge attribuisce a tale classificazione in materia di competenza e responsabilità nella gestione delle strade interne quali comunali”;
il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, non essendo stato nello stesso precisato se e quando sia stata prodotta nel giudizio di merito la “nota a Firma del Responsabile del Settore III Arch. C.G. – Ente Provinciale di Vibo Valentia – del 04.12.2012 prot. *****”, cui si fa riferimento nel mezzo (v. p. 4 del ricorso), e tanto alla luce del principio affermato da Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie’. alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervertita presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità”, sia perché, pur deducendosi violazione, falsa ed errata interpretazione di legge, con lo stesso si tende, in sostanza, a contestare un accertamento in fatto operato dal Tribunale (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476) e neppure si censura specificamente quanto affermato a pp. 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata in questa sede; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02, 2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che li guida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nelle’, misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021