LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24580/2019 proposto da:
D.D., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO CAVICCHIOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. D.D., cittadino della Guinea, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di aver scoperto di essere nato fuori dal matrimonio e per questo motivo di essere stato lasciato dalla moglie e di essere in generale oggetto di discriminazioni.
Il Tribunale di Torino, con decreto 5 luglio 2019 n. 4580, respingeva la domanda.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Torino D.D. propone ricorso per cassazione.
L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Preliminarmente (v. pp. 3-14) il ricorrente pone due questioni di legittimità costituzionale.
a. La prima contesta la legittimità del rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, prospettandone il contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5 e art. 117 Cost., comma 1.
b. La seconda denuncia l’incostituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g e art. 21, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza.
Le due questioni sono state ritenute manifestamente infondate da questa Corte (v. Cass. 27723/2020), con orientamento che il Collegio condivide.
II. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, per non avere il Tribunale disposto l’audizione del ricorrente.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni delle dichiarazioni rese in sede amministrativa” (Cass. n. 25439/2020). Nel caso in esame, nel richiedere l’audizione e a tal fine un’ulteriore udienza, il ricorrente si era limitato a indicare “la necessità di approfondire alcuni elementi della sua vicenda personale” (p. 15 del ricorso), senza quindi specificarli, così che il Tribunale non era tenuto a procedere all’audizione del ricorrente.
2. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c e art. 32, comma 3, in quanto, nell’esaminare la situazione di violenza indiscriminata esistente nel paese di provenienza del ricorrente, il Tribunale non avrebbe ottemperato agli obblighi istruttori di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha esaminato il grado di violenza esistente in Guinea, alla luce di informazioni pertinenti circa la situazione generale del paese, così come prescrive il richiamato art. 8, comma 3, richiamando sì un’unica fonte aggiornata, ma a tali informazioni il ricorrente ha contrapposto unicamente informazioni ricavate dal sito ministeriale *****, sito il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (v. Cass. 8819/2020).
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021