LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20682-2015 proposto da:
C.M., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA GINO GIUNTI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE AOSTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONZAMBANO, 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PAPETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI MARIA SARACCO, LORENZO SOMMO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 99/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 173/2014 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza del Tribunale di Aosta, ha rigettato la domanda con la quale i ricorrenti avevano chiesto che fosse accertato nei confronti del Comune di Aosta il loro diritto alla percezione dell’indennità di reperibilità per la viabilità, in aggiunta all’indennità per disponibilità sgombero neve;
la Corte territoriale riteneva che, essendo unica la reperibilità ed essendo sempre il medesimo il sacrificio di tenersi pronto all’intervento, l’indennità di reperibilità neve, espressamente affermata come comprensiva dell’indennizzo di ogni disagio e dell’indennità di reperibilità, era satisfattiva di ogni interesse retributivo;
2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Comune di Aosta.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo i ricorrenti affermano la violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 28 del testo di accordo del contratto collettivo del 24 dicembre 2002 e dell’art. 79 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (di seguito, CCRL) del comparto unico del 24 dicembre 2002 e dell’art. 79 del CCRL del comparto unico del 13.12.2010 e degli accordi del 21.10.1997 e del 26.9.2007, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;
con il secondo motivo si afferma la violazione ed applicazione erronea e lacunosa di norme di legge (in particolare degli artt. 1362 c.c. e ss.) in relazione all’interpretazione delle stesse norme contrattuali di cui al primo motivo;
con il terzo motivo i ricorrenti adducono la violazione ed applicazione erronea a lacunosa di norme di legge, con particolare riferimento all’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4);
il quarto motivo deduce la violazione ed applicazione erronea e lacunosa di norme di legge con particolare riferimento all’art. 112 c.p.c., nonché all’art. 97 Cost. ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e ciò sotto il profilo della mancata pronuncia sul fatto che la lettura della contrattazione nel senso di cui alla sentenza impugnata ne avrebbe cagionato la nullità, perché avrebbe comportato un pari trattamento di chi avesse fornito la sola “disponibilità” a settimane alterne e chi alle settimane di “disponibilità” avesse aggiunto anche la “reperibilità” nelle altre settimane;
infine, il quinto motivo adduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) ed esso è impostato riportando il testo di un motivo di resistenza di appello e poi riepilogandone tutti i punti;
tali motivi, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati in un unico contesto;
2. è intanto necessaria una premessa;
la Corte territoriale ha affermato che “la reperibilità è unica”, con ciò intendendo evidentemente affermare che chi fosse in turno “sgombero neve” o di “disponibilità”, non poteva pretendere un’ulteriore remunerazione, se negli stessi giorni o in alcuno di essi fosse stato in turno “viabilità” (o acquedotto e fognatura, e servizi stabili) e dunque in “reperibilità”; certamente la Corte non ha voluto escludere, contro ogni logica, che se oltre al turno (di durata, è detto, settimanale) di “sgombero neve”, si fosse poi chiamati, in altri giorni, alla “reperibilità” per altre ragioni, quest’ultima non dovesse trovare autonoma remunerazione, anche perché in tal caso essa non avrebbe potuto affermare che la reperibilità è “unica”, né che non è imposta una prestazione “eccedente quella compensata con l’indennità di disponibilità”;
la distinzione spiega il senso della decisione assunta dalla Corte di merito ed è decisiva, in quanto essa avrebbe imposto ai ricorrenti di manifestare in modo del tutto chiaro se la loro pretesa era da riferire a giornate di “reperibilità” diverse da quelle coperte dal turno e dall’indennità di “disponibilita” (e se dunque nel pronunciare la Corte territoriale avesse mal inteso la domanda) o se essi ritenevano che la “reperibilità” per i servizi diversi dovesse aggiungersi e, quindi, effettivamente cumularsi, alla “disponibilità” per il servizio neve (e se dunque nel pronunciare la Corte di merito avesse errato in iudicando), pur se entrambe riguardanti le stesse giornate o, al limite, se entrambe le pretese fossero parimenti esercitate;
2.1 tale chiarezza non la si ritrova nel ricorso per cassazione, in quanto nel ricostruire la pretesa (ricorso per cassazione, pag. 4 secondo e terzo rigo) si afferma che “il Comune imponeva entrambe le reperibilità” ma aveva “riconosciuto solo l’indennità per lo sgombero neve”, il che è del tutto compatibile vuoi con una pretesa di duplicazione delle indennità in giornate in cui cadevano sia il turno di “reperibilità”, sia quello di “disponibilità”, vuoi con una pretesa di differenze per i turni di “reperibilità” svolti al di fuori delle giornate di “disponibilità”;
non diversamente, a pag. 21, quando, nel commentare i propri conteggi nel contesto del primo motivo, i ricorrenti affermano che “le tre indennità (quella di disponibilità per il servizio sgombero neve, quella di vigilanza per il servizio sgombero neve e quelle di reperibilità per i servizi di pronto intervento) sono collegate a presupposti assolutamente diversi e in quanto tali cumulabili tra loro”, il riferirsi ad un “cumulo” fa pensare all’ipotesi della spettanza di due indennità diverse per i medesimi giorni, stante la diversità dei titoli di reperibilità/disponibilità; analogamente, l’insistenza sul fatto che lo “sgombero neve” procurasse un’attesa meno gravosa, perché prevedibile dall’interessato in ragione dell’osservazione dello stato del tempo (v. ad es. quarto motivo, pag. 28), fa pensare all’intenzione di sottolineare come, chi fosse anche “reperibile” per i servizi diversi, non potesse avere, in quegli stessi giorni della disponibilità per sgombero neve, la stessa serenità di chi non rientrasse nel turno servizi e, quindi, ad una pretesa di “cumulo” in senso stretto delle due indennità;
ambiguo è poi il rilievo per cui chi presta sia “reperibilità”, sia “disponibilità” finisce per essere nel complesso maggiormente gravato per il fatto di dover essere a disposizione dell’ente, se in turno “reperibilità”, anche nelle settimane in cui non è in “disponibilità” (v. ad es. il terzo motivo, pag. 26), in quanto ciò può sia significare che si sta lamentando che l’indennità unica mensile per sgombero neve non poteva escludere il pagamento dei turni di “reperibilità”, se svolti in giornate diverse da quelle di “disponibilità”, sia che la complessiva maggiore gravosità della “reperibilità”, imponeva il mantenimento di una distinzione di essa e, quindi, il “cumulo”, anche quando destinata a coincidere con la “disponibilità”;
tale ambiguità non è dissolta neppure dalle deduzioni in ordine all’ottenimento del Comune di prestazioni non retribuite (secondo motivo, pag. 23, in fine e pag. 24, in inizio), in quanto la censura può essere intesa come destinata a sorreggere entrambe le due ipotesi sopra individuate, in quanto se si sostiene che la “reperibilità” è in sé prestazione di attesa più gravosa e diversa dalla “disponibilità”, anche a ciò potrebbe essere riferita l’omessa retribuzione di una prestazione comunque resa, per quanto in contestualità con la “disponibilità” per sgombero neve;
infine, mentre il rilievo per cui il Comune di Aosta dal 2011/2012 avrebbe rimediato non “avendo più preteso contestualmente la reperibilità e la disponibilità” (pag. 5 del ricorso, primi righi), farebbe propendere nel senso che quello censurato era il mancato cumulo delle indennità nei periodi di contestuale attesa al duplice titolo, il riferimento poi (pag. 17) all’avere il Comune di Aosta provveduto a far coincidere i periodi delle due “reperibilità” farebbe pensare che la critica al comportamento comunale riguardi il mancato pagamento della “reperibilità”, quando non coincidente con la “disponibilità”;
in definitiva il ricorso per cassazione contiene passaggi, di cui quelli esposti sono esemplificazioni, che potrebbero far propendere per l’esercizio della pretesa in uno dei due sensi sopra indicati, come anche passaggi ambigui, leggibili in entrambi i sensi;
2.2 a fronte di una sentenza che chiaramente faceva riferimento ad una reperibilità “unica” è tuttavia evidente che, prima di ogni profilo interpretativo, era onere dei ricorrenti esprimere con modalità assolutamente chiare in qual senso, secondo loro e secondo quanto sostenuto in primo grado, ciò non fosse vero, ovverosia in quanto anche quando vi era “disponibilità” dovevano pagarsi i turni di “reperibilità”, oppure perché nei mesi in cui era pagata la “disponibilità” doveva pagarsi la “reperibilità” se prestata in giornate diverse o anche entrambe le ipotesi assieme, ma pur sempre attraverso una definizione chiara dell’oggetto del contendere e dell’impugnazione;
tutto ciò doveva necessariamente avvenire nel contesto del ricorso per cassazione, non potendo la S.C. procedere ad un esame diretto degli atti al fine di ricostruire il senso delle originarie domande ed il rapporto tra esse ed i motivi di ricorso;
la formulazione dei motivi si pone dunque, pur se attraverso un’angolazione particolare, in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469) o il significato dell’impugnativa di legittimità dispiegata;
il ricorso per cassazione non è confondibile con un mero mezzo di gravame, in cui al giudice dell’impugnazione si richiede una revisio prioris instantiae e non è precluso, per la formazione del convincimento di merito, l’esame immediato ed officioso degli atti del precedente grado;
l’impugnazione presso la S.C., in forza delle norme del codice di rito richiamate, deve infatti rispondere a presupposti di chiarezza ed immediatezza nella formulazione dei motivi (Cass. 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297), che permettano di enucleare sulla base stessa del ricorso il profilo e legittimità denunciato e la sua concreta pertinenza e pregnanza rispetto all’oggetto del contendere, modalità nel caso di specie non osservate, per quanto sopra detto;
3. tutto ciò, coinvolgendo complessivamente i vari motivi del ricorso, è assorbente di ogni altra questione;
4. il ricorso viene dunque disatteso e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021