Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3296 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18729/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Nicola IANNARONE ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Appia Nuova, n. 612, presso lo studio legale dell’avv. Virginia IANNUZZI;

– controricorrente –

e contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 986/05/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. G.F. e G.A., quali soci della s.r.l. *****, società a ristretta base societaria, dichiarata fallita in data *****, impugnarono l’avviso di accertamento per recupero a tassazione di maggiori redditi d’impresa ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2011, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della predetta società sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. di ***** su delega della Procura di *****.

1.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado annullando l’atto impositivo perchè emesso senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo che “la configurazione di illeciti penali separatamente denunciati” non radicava “alcuna necessità di accelerazione temporale” e, quindi, una valida ragione di urgenza legittimante l’emissione ante tempus dell’atto impositivo.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui replica con controricorso il solo G.A..

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione inesistente e comunque apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in quanto la CTR, affermando che la sussistenza di illeciti penali implicava il raddoppio dei termini di accertamento, ha reso una statuizione “non attagliata al caso concreto”, inquadrando la fattispecie in un’ottica decadenziale che gli era assolutamente estranea, omettendo di considerare che l’ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta (che aveva dato origine all’accertamento fiscale) non rientrava tra quelli che comportavano il raddoppio dei termini e trascurando del tutto lo stato fallimentare in cui versava la società contribuente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, e del D.Lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che il raddoppio operasse anche per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta, prevista dalla L. Fall., art. 216, trascurando di considerare che, in ogni caso, il raddoppio non avrebbe operato per l’IRAP, cosicchè permanevano per tale tributo le ragioni di urgenza nell’emissione dell’atto impositivo.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso che il fallimento della società ed una indagine penale per bancarotta fraudolenta giustificasse l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento.

4. Va esaminato preliminarmente tale ultimo motivo di ricorso in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cass. Sez. U. n. 9936 del 2014) e in considerazione della decisività dello stesso.

5. Il motivo è fondato e va accolto, in quanto la statuizione impugnata si pone in insanabile contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia, avendo questa Corte ravvisato la sussistenza di ragioni di urgenza legittimanti l’emissione dell’avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nelle reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari (in tal senso Cass. n. 1289 del 2020, n. 2587 del 2014 e n. 16478 del 2014), nel qual caso l’urgenza è giustificata dal fine “di evitare la protrazione di una condotta in essere o, comunque, la reiterazione della stessa che presenti carattere gravemente illecito” (Cass. n. 1289/20 cit.), in presenza di un grave stato di insolvenza della società contribuente che renda “difficoltoso col passare del tempo il pagamento del tributo” (Cass. n. 9424 del 2014), ed in presenza della dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale in ragione, da un lato, dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poichè detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori e, da un altro, in quanto il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicchè il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (Cass. n. 8892 del 11/04/2018).

6. Il rilevato contrasto della statuizione d’appello con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità rende evidente l’infondatezza dell’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

7. Conclusivamente, quindi, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni riamaste assorbite e per la anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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