Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32969 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5118-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 688/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 688/01/2018, depositata il 22 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Molise ha accolto l’appello incidentale di D.R.F., rigettando quello principale dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, in materia di Irpef, Iva ed Irap.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello incidentale del contribuente, dichiarato la nullità dell’avviso d’accertamento perché sottoscritto da un funzionario dell’Ufficio in forza di una delega di firma, del Direttore provinciale competente, priva di scadenza temporale e di motivazione del conferimento del relativo potere al delegato.

2. Preliminarmente, il ricorso è tempestivo ed ammissibile.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata il 22 ottobre 2018 ed il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, veniva pertanto a scadere in data 22 aprile 2019, lunedì in a/bis, con conseguente proroga, ex art. 155 c.p.c., comma 4, al successivo giorno feriale, martedì 23 aprile 2019.

Così individuata, la data dell’originaria scadenza del termine “lungo” ricadeva dunque nel periodo compreso tra il 24 aprile 2018 ed il 31 luglio 2019, con la conseguenza che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi, come dedotto dalla stessa controricorrente.

Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino a giovedì 23 gennaio 2020.

Nel caso di specie la scadenza del termine originario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. comma 1, non deve essere ulteriormente prorogata anche ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui ” Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.”.

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, ” In tema di definizione agevolata delle liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).

Anche nel caso sub iudice, infatti, “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)” (Cass. 29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione).

Pertanto, una volta verificato che al termine si applicava comunque la sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, l’eventuale parziale coincidenza tra l’arco temporale di nove mesi di quest’ultima ed il periodo feriale 2019 non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai nove mesi dettati dalla norma speciale.

Tanto premesso, il termine per proporre appellare la sentenza di primo grado è scaduto quindi giovedì 23 gennaio 2020.

Pertanto, è tempestivo il ricorso per cassazione dell’ufficio, che risulta inviato a mezzo p.e.c. al difensore del contribuente in data giovedì 23 gennaio 2020.

3. Il ricorso è altresì fondato.

Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte, al quale si intende dare ulteriore continuità, ” La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019; conforme, ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019), cosicché ” deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, cit., in motivazione).

Invero, è stato ulteriormente precisato che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate.

Tale rigore non si addice alla delega di firma, nella quale, come è stato già rilevato, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (cfr. la citata Cass. n. 20628 del 2015) e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, Reg. amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, cit., in motivazione).

Dato atto che, come risulta dalla sentenza impugnata, la delega di firma in questione (riprodotta, per autosufficienza, nello stesso ricorso), è stata versata in atti dall’Ufficio sin dal giudizio di primo grado, deve rilevarsi che non ha fatto buon governo dei predetti principi il giudice a quo, che, erroneamente estendendo i più rigorosi requisiti normativi della “delega di funzioni” alla “delega di firma”, ha ritenuto che la mancata delimitazione temporale di quest’ultima e l’assenza dell’indicazione di “specifiche esigenze di servizio”, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, avrebbero determinato la nullità della stessa delega e quella dell’atto impositivo sottoscritto dal delegato.

Va quindi accolto il ricorso, con rinvio al giudice a quo per ogni altra questione rimasta assorbita.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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