LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16977-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
PASTICCERIA SCALVINI DI C. & C. SNC, P.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1217/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 16 ottobre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli dell’Ufficio avverso la medesima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che, dopo averli riuniti, aveva accolto il ricorso della Pasticceria Salvini s.a.s. di P.R. & C., e quello di P.R., socio di quest’ultima per la quota del 50%, rispettivamente introdotti contro gli avvisi d’accertamento che, per l’anno d’imposta 2006, all’esito di verifica fiscale nei confronti della s.r.l., avevano determinato il maggior reddito d’impresa, e le conseguenti maggiori imposte, della società e, di conseguenza, il maggior reddito del socio.
I contribuenti sono rimasti intimati.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. al medesimo difensore dei due intimati il 18 giugno 2020, dovendo applicarsi la sospensione legale disposta in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti il del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Il successivo dello stesso D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 21, ha poi previsto che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (…) alle commissioni tributarie”.
Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all’11 maggio 2020.
Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, tra l’altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell’Amministrazione).
Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare è rimasto sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e la sua scadenza deve pertanto essere incrementata di un numero di giorni (63) corrispondente a tale periodo.
Ancora preliminarmente, va ribadito che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare ” La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18034 del 06/08/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010; Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20527 del 29/09/2020, in materia proprio di ricorso per cassazione).
2. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4.
3. Rileva il Collegio che deve essere dichiarata, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio, non risultando dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che abbiano partecipato ai giudizi di merito soci ulteriori della contribuente s.n.c., diversi da P.R., sebbene l’esistenza di almeno uno di loro debba essere necessariamente presupposta a causa della persistenza della stessa società di persone s.n.c. e della circostanza che il socio intimato è definito nello stesso ricorso “compartecipe nella misura del 50%”.
Infatti, In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018, ex plurimis).
La rilevata nullità preclude ogni decisione sul motivo di ricorso e comporta la rimessione al giudice di primo grado, perché provveda all’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
PQM
Giudicando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021